Allegato B - (Previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209.
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

 


N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).