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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 19 marzo 2003
Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (Deliberazione n. 04/CN/ALBO).

Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2003

IL COMITATO NAZIONALE

dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e, in particolare, l'art. 6;

Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia; Ritenuto di approvare gli schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo relativi alle suddette imprese;

Delibera:

Art. 1.

1. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma di cui all'allegato A.

2. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma di cui all'allegato B.

Roma, 19 marzo 2003

Il presidente: Laraia

Il segretario: Onori

Allegato A

(Art. 1, comma 1)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/98 PROCEDURA ORDINARIA D'ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Numero d'iscrizione ....................

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL .... DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1999, n. 148)

recante le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attivita' di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;

Vista la deliberazione della sezione regionale .................... in data ..........................,

con la quale e' stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categorie/classi dell'impresa .....................;

Vista la deliberazione della sezione regionale in data con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa (fidejussione bancaria) prestate da .......................... per l'importo di ..........................;

Dispone:

Art. 1.

Iscrizione

La .......................... con sede in .......................... e iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto dei rifiuti per ferrovia nelle categorie/classi ..........................

Art. 2.

Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.

Prescrizioni

L'impresa ferroviaria di trasporto e' tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere, altresi', conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorita' addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.

2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo n. 22/1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche; in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.

3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche

norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve,

oltre a quanto previsto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.

4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono trasportare prodotti alimentari.

5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento

per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti

atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.

Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la comunicazione effettuata al  produttore/detentore, l'impresa ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale

i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumitapubblica e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo

intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non puo' superare il tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.

7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.

8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:

a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali

condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidita' e pressione, o per qualsiasi altra causa;

b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del

caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro

contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacita' di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;

c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a

seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;

d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprieta' protettrici del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;

e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo: una combustione e/o un forte sviluppo di calore; uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti; la formazione di sostanze corrosive; la formazione di sostanze chimicamente instabili;

f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno

sfiato purche' il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicita', infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee

durante un trasporto effettuato in normali condizioni.

g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.

9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e

casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-4.

10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti

e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le unita' di carico devono:

essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali; non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo:

1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

3) la formazione di sostanze corrosive;

4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.

12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato

fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosita' di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.

13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un

marchio, a fondo giallo di cm 15\times 15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

Un'etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25\times 25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresi' essere apposto sulle fiancate dell'unita' di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili.

Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.

14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di

ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita' e l'efficacia dell'iscrizione.

Il presidente

Il segretario

Allegato B

(Art. 1, comma 2)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/1998

PROCEDURA SEMPLIFICA TA D'ISCRIZIONE

Art. 30, commi 16 e 16-bis, d.lgs. 22/1997 e art. 13 decreto ministeriale n. 406/1998

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Iscrizione n. ....................

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL ..............

DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI

RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo medesimo "previa comunicazione di inizio di attivita'";

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettera c), e l'art. 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attivita' di

raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;

Vista la comunicazione di inizio di attivita' in data ...... dell'impresa ......, con sede in ...... registrata al numero di protocollo ......;

Verificato che la comunicazione di inizio di attivita' e' conforme alla suddetta deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo ed e' corredata da tutta/la documentazione dovuta e, pertanto, puo'

essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo, salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e

dell'art. 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Dispone:

Art. 1.

Iscrizione

La ............ con sede in ...... e' iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto dei rifiuti nelle seguenti categorie/classi:

Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......

Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......

Art. 2.

Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.

Prescrizioni

L'impresa ferroviaria di trasporto e' tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere, altresi', conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorita' addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.

2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche, in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.

3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche

norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve,

oltre a quanto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.

4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono trasportare prodotti alimentari.

5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento

per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti

atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.

Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la comunicazione effettuata al  produttore/detentore, l'impresa ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale

i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo

intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non puo' superare il tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.

7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.

8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:

a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali

condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidita' e pressione, o per qualsiasi altra causa;

b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del

caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro

contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacita' di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;

c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a

seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;

d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprieta' protettrici del materiale

medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;

e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo:

una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

la formazione di sostanze corrosive;

la formazione di sostanze chimicamente instabili;

f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno

sfiato purche' il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicita', infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee

durante un trasporto effettuato in normali condizioni;

g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.

9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e

casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Intemationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-3, 592-4.

10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti

e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le unita' di carico devono:

essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali;

non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di

scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo:

1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

3) la formazione di sostanze corrosive;

4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.

12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato

fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosita' di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.

13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un

marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresi' essere apposto sulle fiancate dell'unita' di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere

dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.

14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e  disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di

ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita' e l'efficacia dell'iscrizione.