| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 16 gennaio 2004, n. 44
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2004

 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attività ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (S.O.) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2000 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.).
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.
- L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) è il seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchè i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.».
- L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:
«Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè alla evoluzione della situazione ambientale.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, è è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).».
Note all'art. 1:
- La citata direttiva 99/13/CE è riportata nelle note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «adesivo»: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) «autorità competente»: le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del 1999;
d) «capacità nominale»: la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto;
e) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, è considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
g) «condizioni di confinamento»: le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i COV rilasciati
dall'attività sono captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;
h) «condizioni normali»: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
i) «consumo»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
l) «emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonchè i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;
n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
o) «esercizio normale»: tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) «flusso di massa»: la quantità di COV rilasciata, espressa in unità di massa/ora;
q) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
r) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonchè le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
t) «inchiostro»: un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;
u) «input»: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività;
v) «media oraria»: la media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) «media di 24 ore»: la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di esercizio normale;
aa) «migliori tecniche disponibili»: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.
In particolare, si intende per:
1. «tecniche»: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;
2. «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) «modifica sostanziale»:
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacità nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;
cc) «operazioni di avviamento e di arresto»: le operazioni di messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attività di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, si verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e arresti;
dd) «piccolo impianto»: un impianto dove sono svolte le attività di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;
ee) «preparato»: le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze;
ff) «riutilizzo di solventi organici»: l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
gg) «rivestimento»: ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
hh) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui
all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialità della singola attività, come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;
ll) «soglia di produzione»: la quantità espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;
mm) «solvente organico alogenato»: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
oo) «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;
qq) «vernice»: un rivestimento trasparente.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è riportato nelle note alle premesse.
- L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 è il seguente:
«Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, numero 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali».
Art. 3.
Valori limite di emissione
1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonchè le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato è ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse autorizzazioni. è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni del presente decreto.
3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorità competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonchè la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.
5. Qualora il gestore comprovi all'autorità competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorità può autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
6. L'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso
di attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale possibilità sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile.
7. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'autorità competente può esentare il gestore dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti adibiti a due o più attività che, individualmente, superano le soglie di cui all'allegato I, purchè la somma delle emissioni totali di dette attività non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.
9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata, o sui quali è riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11.
14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.
15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
Art. 4.
Controlli
1. Il gestore, in conformità alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo 5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche;
l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.
3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V.
4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.
Art. 5.
Conformità ai valori limite di emissione
1. Il gestore dimostra all'autorità competente la conformità dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di
emissione totale, in quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4, comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.
6. La conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
a) informa tempestivamente l'autorità competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.
9. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Note all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:
«Art. 8.-1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonchè il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.».
- L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:
«Art. 10. - 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.».
Art. 6.
Criteri temporali di applicazione
1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorità competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonchè, se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalità indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale, a seguito di una variazione di capacità nominale, si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica è considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un nuovo impianto.

Note all'art. 6:
- L'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:
«Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonchè per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).».
Art. 7.
Accesso del pubblico all'informazione
1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonchè le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attività autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Nota all'art. 7:
- Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materie di ambiente», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 (S.O.).
Art. 8.
Relazione alla Commissione europea
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori limite di emissione in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2004.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale è previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorità competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, è costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia edall'Associazione nazionale comuni italiani. Al  tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 gennaio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

Nota all'art. 9:
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significativa e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, è il seguente:
«Art. 2. - 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.».
Allegato I
(articolo 1, comma 1)
Omissis
Allegato II
(articolo 3, comma 1)
Omissis
Allegato III
(articolo 3, comma 1)
Omissis
Allegato IV
(articolo 3, comma 1)
Omissis
Allegato V
(articolo 4, comma 3)
Omissis