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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 6 novembre 2003, n. 367 Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 5 del 8 Gennaio 2004



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità europea e, in particolare, l'articolo 7 che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento delle acque provocato da certe sostanze pericolose con la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque;
Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;
Vista, in particolare, la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, che implementa la direttiva 2000/60/CE;
Tenuto conto che la direttiva 2000/60/CE dispone che gli standard di qualità ambientale necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità;
Considerato che il criterio di tossicità, finalizzato alla tutela della salute umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto si rende necessario fissare standard di qualità idonei a contenere i suddetti rischi, considerando anche i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici e che per tale obiettivo è necessario ottenere un buono stato di qualità chimico ed ecologico;
Considerata l'evoluzione della politica assunta dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela delle acque volta inizialmente alla protezione dell'uso potabile, della balneazione e del consumo degli organismi acquatici eduli e successivamente indirizzata ad un approccio di tutela integrata che tiene conto come obiettivo finale della salvaguardia dell'intero ecosistema acquatico;
Ritenuto di dover raggiungere uno stato di qualità chimico entro il 2008 tale da garantire la tutela della salute umana come obiettivo intermedio rispetto a quello più avanzato del buono stato chimico da raggiungere entro il 2015 per la tutela dell'intero ecosistema acquatico;
Ritenuto che sia necessario l'applicazione congiunta delle disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di garantire un elevato livello di protezione delle acque destinate alla balneazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
Considerata la necessità di modificare gli standard di qualità sulla base di progressi scientifici e tecnologici e tenuto conto dell'evoluzione normativa a livello comunitario;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevede la possibilità di adottare regolamenti per modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche;
Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con note rispettivamente prot. 29662/TOA 22 del 24 giugno 2003, prot. 88139 SC/16/11 del 27 giugno 2003, prot. 315403 del 9 giugno 2003 e prot. 12965 del 20 giugno 2003;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, l'allegato A al presente regolamento definisce per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato A sono finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico.
2. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato A al presente regolamento.
3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre 2015 agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A al presente regolamento.
4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi agli standard di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla
vita dei molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo è integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del presente regolamento.
5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio 2008 la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
6. Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono integrate rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.
7. Le analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui alla tabella 2 e per le sostanze organiche con log kow \geq 3. La tabella 2 fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti costieri e lagunari. I risultati analitici, qualora superiori agli standard di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.
8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate con la lettera «PP» nell'allegato A al presente regolamento nelle acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e, per le sostanze sintetiche antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla parte generale relativa alla matrice acquosa, punti 3 e 4, del presente regolamento.
9. Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento non possano essere raggiunti con l'adozione delle misure individuate sulla base delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario indicare da parte dell'autorità competente al controllo i valori di concentrazione residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e lagunari, che le misure adottate consentono di raggiungere. Detti valori di concentrazione residua devono essere sottoposti, a cura dell'autorità competente, a successiva valutazione e convalidati a seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale. In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite le eventuali limitazioni d'uso.
10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del presente regolamento.
11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano le disposizioni della specifica legislazione vigente in materia, restando comunque fermo l'obbligo del rispetto del presente regolamento in relazione agli standard più restrittivi, agli standard fissati per altri parametri non previsti per la laguna di Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative ai sedimenti.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati ii valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della comunità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L.129 del 18 maggio 1976. L'art. 7 è il seguente:
«Art. 7. - 1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'art. 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'art. 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono.
4. I programmi potranno anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti; essi tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.
5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.
6. I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla commissione in forma sintetica.
7. La commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata.
Qualora lo ritenga necessario, la commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in materia.».
- La direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L327 del 22 dicembre 2000. - La decisione n. 2455/2001/CE del parlamento europeo del 20 novembre 2001 relativa alla istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 131 del 15 dicembre 2001.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124 (S.O.). Gli articoli 4 e 5 sono i seguenti:
«Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualità, per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonchè individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita».
«Art. 5 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale). - 1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purchè i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonchè le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relatiuva alla qualità delle acque di balneazione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1982, n. 203.
- L'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e sue modifiche ed integrazioni è il seguente:
«4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o teonologiche».
Note all'art. 1:
- L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni è il seguente:
«Art. 6 (Obiettivo di qualità per specifica destinazione). - 1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione.
Relativamente alle acque di cui al comma 1, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente».
- La tabella 1/C dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è la seguente:

Sono omessi gli allegati