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T.A.R. Napoli 724/2002

                                                                           

                          

                                   REPUBBLICA ITALIANA

                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      

           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE      

PER LA CAMPANIA

SEDE  DI NAPOLI QUARTA SEZIONE

composto dai Magistrati:

- dott. FRANCESCO           CORSARO         Presidente

- dott. UGO                          DE MAIO           Consigliere                        

- dott. PIERLUIGI                RUSSO               Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1676/1997 R.G. proposto dalla sig.ra RIE SVEISTRUP JENSEN, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Como, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n.16 ;

CONTRO

il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è ope legis domiciliato ;

PER  L’ANNULLAMENTO

previa sospensione del decreto a firma del Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturale ed Ambientali, del 15.7.1996, notificato il 3.12.1996, di annullamento dell’autorizzazione paesistica  n.213 del 21.12.1992 rilasciata dal Sindaco di Napoli nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo delle posizioni soggettive della ricorrente, ivi compresa la nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia n.18590 del 13.6.1996 nonché l’atto, di cui si ignorano gli estremi, con il quale lo stesso organo ha richiesto al Ministero l’annullamento del provvedimento sindacale ;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ;

Vista l’ordinanza n.371 pronunciata nella camera di consiglio del 21 marzo 1997 ;

Visti i documenti e le memorie depositati dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste ;

Visti gli atti tutti della causa ;

Udito per il ricorrente l’avv. F. Acampora, per delega dell’avv. S. Como, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, relatore il  referendario P. Russo ; 

Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue:

 F  A  T  T  O

Con ricorso notificato in data 1 febbraio 1997 e depositato il successivo 26 febbraio, la sig.ra RIE SVEJSTRUP JENSEN ha premesso di essere proprietaria di due appartamenti – facenti parte del manufatto denominato « Le case al mare », inserito nel complesso immobiliare « Villa Gallotti », sito in Napoli alla via Posillipo n.54 –  che si sviluppano entrambi su tre livelli e poggiano sul banco tufaceo prospiciente il mare.

Avendo eseguito alcuni lavori edilizi senza titolo, l’esponente presentava istanza di condono edilizio all’entrata in vigore della L. n.47/1985.

In data 21.12.1992, il Sindaco di Napoli rilasciava l’autorizzazione di cui all’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, in considerazione del vincolo esistente.

Tuttavia, con il provvedimento impugnato, il Direttore generale del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali annullava la summenzionata autorizzazione ai sensi dell’art 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, ritendola viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione e da violazione di legge.

Avverso tale provvedimento, sono stati proposti i seguenti motivi di diritto :

1)     Incompetenza del Direttore generale – Violazione ed errata applicazione art. 82 D.P.R. 24.7.1977 n.616 , dovendosi invece considerare competente il Ministro ;

2)     Violazione art.82 D.P.R. 24.7.1977 n.616 per tardività – Violazione del giusto procedimento – Sviamento di potere – Motivazione errata e pretestuosa - Contraddittorietà e contrasto con i precedenti ;

3)     Violazione art.7 L. n.1497/1939 e dell’art.82 citato sotto altro profilo – Eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto dei presupposti – Sviamento di potere – Motivazione pretestuosa e falsa – Difetto assoluto di interesse pubblico ;

4)     Violazione L. 8.8.1985 n.431 – Violazione ed errata applicazione D.M. 14.12.1995.

Si è costituito in resistenza il Ministero intimato con atto di mera forma.

Nella camera di consiglio del 21 marzo 1997, questo Tribunale respingeva la domanda incidentale di sospensione con ordinanza n.371/97.

Successivamente parte ricorrente ha depositato documenti e memorie difensive, con le quali ha insistito nella propria richiesta di annullamento dell’atto gravato.

            Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ad  avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura dedotta con il terzo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

E’ giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale (cfr., tra le tante, C.d.S., VI, 20.6.1997 n.952; 30.6.1997 n.1010; 6.10.1998 n.1348; 3.11.1999 n.1693; 3.2.2000 n.630; T.A.R. Campania, IV, 19.10.1999 n.2688; I, 27.1.2000 n.258) che l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, esercita un riesame di queste ultime sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità. 

E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica.

 Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Napoli aveva considerato compatibile con i valori paesistici tutelati il progettato intervento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia.

Di contro il Ministero, avendo rilevato difformità tra le opere realizzate fino a quel momento ed i progetti presentati dall’interessata – quanto alla quota del piano di calpestio del solaio di copertura, alle dimensioni delle finestre, alla quota di calpestio del piano interrato e ad una apertura nel locale interrato – ha annullato l’autorizzazione sindacale.

Osserva in proposito il Collegio che il provvedimento ministeriale risulta fondato in realtà su valutazioni di carattere edilizio costruttivo, anziché sulle esigenze paesaggistico-ambientali tutelate dal vincolo, oltrepassando così i limiti del controllo di legittimità previsto dall’art.82 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 ed invadendo le competenze rientranti nella sfera esclusiva del Comune (cfr., C.d.S., VI, 20.11.1998 n.1583; T.A.R. Campania, 9.4.1999 n.1006; 14.5.1999 n.1278; 27.1.2000 n.258; T.A.R Campania, Salerno, 7.12.2000 n.977; T.A.R. Sardegna, 14.3.2001 n.258).

Infatti, come sopra evidenziato, il decreto ministeriale impugnato si limita a rilevare questioni di carattere  meramente edilizio senza dare compiutamente conto, nella motivazione, dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di incompatibilità delle opere da sanare col vincolo posto a tutela del paesaggio.

In relazione a tutto quanto precede, si appalesa fondata la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di motivazione ed il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’illegittimo atto impugnato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Quarta – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento ministeriale impugnato.

Spese  compensate.

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2001.