| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

T.A.R. Napoli 721/2002

                                                                           

                                  REPUBBLICA ITALIANA         

                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        

            IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE      

PER LA CAMPANIA

SEDE  DI NAPOLI QUARTA SEZIONE

composto dai Magistrati:

- dott. FRANCESCO           CORSARO         Presidente

- dott. UGO                          DE MAIO          Consigliere                        

- dott. PIERLUIGI                RUSSO              Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.13062/1998 R.G. proposto dai sig.ri ANNUNZIATA Francesco e ANNUNZIATA Ciro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabato Perna e Rita Scopa, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via A. D’Isernia n.38 ;

CONTRO

l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Cugia, con la quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via Duomo n.326 ;

PER  L’ANNULLAMENTO

dell’ordinanza n.103 di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere edilizie ivi specificate, emessa dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in data 21 luglio 1998 ;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ;

Viste le memorie e i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; 

Visti gli atti tutti della causa ;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, l’avv. R.Scopa per i ricorrenti e l’avv. M.R.Cuggia per l’Ente resistente, relatore il ref. P.Russo ; 

Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue:

 FATTO 

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe descritto, con il quale il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto la sospensione e la demolizione di determinate opere edilizie, ritenute abusive, realizzate in San Giuseppe Vesuviano, censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in resistenza l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che ha sostenuto l’infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del gravame.

            Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Come accennato in narrativa, il ricorso ha per oggetto l’ordinanza con la quale il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto la sospensione e la demolizione delle opere edilizie ivi descritte.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, in relazione alle opere anzidette, sono state presentate al Comune di San Giuseppe Vesuviano, in data 1 marzo 1995, n.5 domande di condono ai sensi della L. n.724/1994, recanti i seguenti numeri di protocollo : 5125, 5126, 5127, 5128, 5129 e 5130, non ancora definite.

Come evidenziato dai ricorrenti, inoltre, il presente giudizio risulta strettamente connesso con altro ricorso tra le medesime parti, avente ad oggetto precedente ordinanza di demolizione (n.59 del 20.7.1998)  emessa dallo stesso Ente, definito con sentenza di questo Tribunale n.2521, depositata il 5 giugno 2001.

In proposito il Collegio ritiene di condividere, anche nell’odierna causa,  quanto statuito nella citata pronuncia, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Non è invero contestabile che i procedimenti aperti dalle riferite domande di condono possono concludersi con provvedimenti favorevoli ai ricorrenti o con provvedimenti a loro sfavorevoli, e che in entrambi i casi cessa per gli istanti l’interesse a coltivare la presente impugnativa. Nel primo caso perché, soddisfatti nella loro pretesa sostanziale, gli istanti medesimi non hanno più alcuna ragione di dolersi del provvedimento impugnato; nel secondo caso perché l’interesse effettivo e concreto dei ricorrenti si sposta sull’impugnativa delle determinazioni reiettive delle predette domande di condono.  

In relazione a quanto precede, si deve concludere dichiarando l’improcedibilità anche dell’odierno ricorso.

Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  - Sezione quarta – dichiara improcedibile il ricorso  in epigrafe.

Spese compensate.

     La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001.