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T.A.R. Brescia 1128/2001

                                                                        

                               

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 327/01  proposto da

NACCARI OLGA, ALIMENTI ROSANNA, BARDINI MARTA, BARTOLI ANNA, BONSIGNORI PAOLO, COMOLA GIORGIO, ORLANDO MAURO, PORTULANO MASSIMO, RIOLFO MARIA TERESA, PORTULANO VINCENZO, ZACHER ALESSANDRO, SOCCINI ANTONELLA, PORTULANO BRUNELLA, CORINI ROSANNA, DAMIANO ANNAMARIA, FONTANA ANTONELLA, GANDINI FRANCA, GHIROLDI ANGELO,

rappresentati  e difesi dagli avv.ti Paolo Zenoglio e Stefania Vasta  ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta n.12; 

contro

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ,

in persona del Sindaco pro tempore,

costituito si in giudizio, rappresentato  e difeso  dall’avv. Fiorenzo Bertuzzi  ed elettivamente domiciliato   presso lo stesso in Brescia, via Diaz n.9;

e nei confronti di

RAMELLA PIER GIUSEPPE,

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

delle delibere della Giunta comunale n. 592 del 29.12.2000 e nn. 22 e 23 del 16.1.2001, nonché dei provvedimenti del responsabile nn. 3346 e 9291 del 8.1.2001, dell’atto sindacale n. 15 del 8.10.1999 e mediante motivi aggiunti del provvedimento del responsabile edilizia privata n. 3408 del 20.3.2001 e del verbale della commissione edilizia n. 182 del 19.3.2001, tutti relativi a progetto di riqualificazione del lungolago del comune di Desenzano del Garda.

Visto il ricorso  con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda;

Visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;

Viste le memorie prodotte dalle  parti  a sostegno delle proprie difese e domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 13.7.2001 e del 30.10.2001;   

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 16.3.2001 e depositato il 28.3.2001, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo:

1.      Violazione degli artt.151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 e 4-5-8 della L.R. 9.6.1997, n. 18; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: l’approvazione del progetto di riqualificazione del lungolago, zona sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, sarebbe avvenuta senza che la commissione edilizia fosse integrata dagli esperti ambientali, i cui pareri sarebbero intervenuti solo successivamente all’approvazione. Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 1497/39 (ora art. 151 del D.Lgs. 490/99) sarebbe stato effettuato dalla giunta comunale, mentre l’art. 8 della L.R. n. 18/97 stabilirebbe espressamente in proposito la competenza del Sindaco, sentita la commissione edilizia integrata. La delibera 592/00, poi, si fonderebbe su una motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto esprimerebbe un giudizio conforme alla relazione degli esperti ambientali di fatto realizzando il superamento del vincolo paesaggistico sulla base di un presupposto non vero e cioè quello che la relazione degli esperti desse parere favorevole.

2.      Violazione dell’art. 17 della L. 11.2.1994, n. 109; violazione dei principi generali in tema di procedimenti ad evidenza pubblica, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto la commissione per l’affidamento del progetto avrebbe stabilito i parametri di giudizio solo dopo aver ricevuto le domande dei tecnici interessati, violando i principi generali in tema di trasparenza.

Con ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato con gli stessi motivi espressi in precedenza gli atti n. 3408 del 20.3.2001 e n. 182 del 19.3.2001 descritti in epigrafe.

Si è costituito il Comune di Desenzano del Garda, che ha in via preliminare dedotto l’inammissibilità del ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, per carenza di legittimazione attiva ed ha, comunque, chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 13.7.2001, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione, che è avvenuta nelle camere di consiglio del 13.7.01 e del 30.10.2001.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti descritti in epigrafe, con il quale è stato approvato un progetto di riqualificazione del lungolago di Desenzano del Garda.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo evidente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Occorre al riguardo premettere che, ai sensi dell'art. 13, della legge 8.7.1986 n. 349 il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, individua le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni italiane legittimate a promuovere ricorsi a tutela dell'ambiente davanti al giudice amministrativo.

Sotto la spinta, invero, di correnti di pensiero sempre più forti e coscienti, avvalorate e rafforzate dalla sensibilità della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa _ che da sempre ha riconosciuto l'esistenza di interessi individuali distinti da quello generale alla protezione dell'ambiente naturale se inerenti al godimento dei valori che i beni ambientali esprimono ed alla fruizione dei vantaggi che essi apportano (per tutte: Cons. Stato, Ap., 19 ottobre 1979 n. 24, VI Sez., 27 maggio 1988 n. 725) _ le quali tendono alla realizzazione in concreto dei principi sanciti dall'art. 2 della Carta costituzionale in ordine al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità», il legislatore ha normativamente sancito al punto 5 dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ad aggregazioni di soggetti in quanto rappresentative esse stesse come collettività dei medesimi interessi legittimi facenti capo a ciascun componente della comunità.

L'attribuzione della legittimazione é, tuttavia, riferita dall'art. 18 esclusivamente a quelle Associazioni, che in possesso di determinati requisiti, siano state individuate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto a mente del precedente art. 13 della legge n. 349. Con la conseguenza che, una volta intervenuta la normativa di cui menzionata alla legge n. 349, sfugge, in materia di protezione dell'ambiente, all'interpretazione giurisprudenziale, la valutazione delle caratteristiche delle formazioni soggettive abilitate al patrocinio giurisdizionale dell'interesse ambientale e ciò risulta confermato anche dall’art. 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, intitolato azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale che, al comma 3, legittima le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/86 a proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla provincia, conseguenti a danno ambientale, implicitamente escludendo la legittimazione dei singoli elettori.

A maggior ragione è, quindi, da escludere la legittimazione degli istanti a ricorrere per l'annullamento degli atti impugnati, in quanto non si ravvisa nella qualità da loro vantata di cittadini residenti nel comune di Desenzano del Garda il requisito soggettivo idoneo a differenziare la loro posizione da quella che ha un qualsiasi soggetto al rispetto della legalità dell'azione amministrativa. Perciò, stante la non ammissibilità nel nostro ordinamento dell'azione popolare da parte del singolo per far valere interessi generali o collettivi (o, più comunemente detti, diffusi), quali sono quelli alla tutela dell’ambiente, non assurgendo la posizione dello stesso a dignità di interesse legittimo, la stessa non trova tutela in via giurisdizionale.  

Per le suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Brescia, il 13.7.2001 ed il 30.10.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo        Presidente

Oreste Mario Caputo      Giudice

Elena Quadri                   Giudice est.