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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  n. 4638 del 04 settembre 2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello proposto da Terna – Rete elettrica nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Filomena Passeggio, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, viale Regina Margherita, n. 46;
contro
Visentini Valter, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, in Roma, viale Regina Margherita, n. 294;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 1394/2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vicentini Valter;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera consiglio del 4-5-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Frascaroli e l'Avv. Giuffrida per delega dell’Avv. Vallefuoco Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Valter Visentini è proprietario di un immobile sito in Borgo Sabotino (LT) adibito ad abitazione propria e della famiglia e posto a distanza inferiore a m. 10 da un traliccio dell’alta tensione di proprietà di Terna S.p.A..
Presso tale immobile la società Terna aveva effettuato in data 23 giugno 2006 alcuni rilevamenti.
Con istanza ricevuta da TERNA S.p.A. il 5 ottobre 2006 il signor Valter Visentini chiedeva di esercitare il diritto di accesso “a tutta la documentazione relativa alla pratica” concernente la questione e “in particolare, di tutti gli atti e i documenti relativi al rilevamento effettuato in data 23 giugno 2006 dai tecnici della TERNA S.p.A. presso l’abitazione sita in Borgo Sabotino, alla via Astura n. 7”.
Tale istanza era stata preceduta in data 26 gennaio 2006 da altra, restata senza esito, avente a specifico oggetto “tutti gli atti e i documenti relativi al Piano di Risanamento che doveva essere presentato dalla società gestrice del servizio pubblico …”.
In assenza di risposta di Terna in ordine all’istanza di accesso del 5 ottobre 2006, Visentini Valter proponeva ricorso al Tar del Lazio.
Con sentenza n. 1394/07 il Tar ha accolto il ricorso ed ha ordinato a Terna di esibire la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Terna s.p.a. ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tar e Visentini Valter si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo Terna sostiene che la seconda istanza di accesso doveva essere ritenuta tardiva, trattandosi di documentazione già richiesta con la istanza del 26 gennaio 2006, in relazione alla quale non era stato impugnato il silenzio – diniego.
Anche senza dover esaminare la questione della reiterabilità di una istanza di accesso, la censura si rivela infondata.
La prima istanza di accesso del gennaio del 2006 ha, infatti, avuto ad oggetto la documentazione relativa al piano di risanamento che doveva essere predisposto da Terna, mentre la seconda istanza dell’ottobre del 2006 ha un diverso oggetto, costituito da tutti gli atti della pratica relativa all’immobile di proprietà del Visentini con particolare riguardo agli atti del rilevamento effettuato in data 23 giugno 2006.
E’, quindi, evidente che si tratta di due istanze distinte, aventi un diverso oggetto e che è irrilevante il fatto che nella seconda istanza sia stata richiamata la prima nelle premesse, in quanto a prescindere da tale richiamo la richiesta di accesso era completamente diversa.
3. E’ infondato anche il secondo motivo, con cui Terna deduce che l’istanza di accesso sarebbe inammissibile stante la materiale inesistenza della documentazione richiesta.
Secondo Terna anche in seguito al sopralluogo del 23 giugno 2006 non sarebbe stato redatto alcun documento, in quanto l’unico scopo del sopralluogo sarebbe stato quello della verifica dell’assenza di mutamenti sullo stato materiale dei luoghi.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dal pacifico orientamento, secondo cui l’accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta estensiva; oggetto dell’accesso sono i documenti amministrativi e non generiche informazioni sull’attività della p.a., anche se ogni richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell’istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, spettando, quindi, all’amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l’accesso (cfr., Cons. Stato, VI, 13 luglio 2006 n. 4505).
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che la questione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dell’immobile di proprietà del Visentini abbia costituito oggetto di contraddittorio tra questi e Terna s.p.a. ed è altrettanto pacifico che in data 23 giugno 2006 Terna abbia effettuato un sopralluogo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto poco attendibile che Terna non abbia formato alcun documento all’esito del sopralluogo.
Terna ha prodotto in giudizio una dichiarazione di un suo procuratore in ordine al menzionato sopralluogo.
Tale dichiarazione costituisce un atto della pratica oggetto della richiesta di accesso e dimostra come non sia vero che alcun atto è stato redatto.
Ciò conduce a confermare l’ordine di esibizione contenuto nella sentenza di primo grado con le seguenti precisazioni.
Terna dovrà esibire al ricorrente, consentendo l’estrazione di copia degli atti, ogni documento relativo alla situazione del suo immobile con particolare riguardo al sopralluogo del 23 giugno 2006.
Tra tali atti rientrano anche le istanze dello stesso ricorrente al fine di verificare se in calce alle stesse vi siano riscontri da parte di Terna.
Per evitare che la istanza di accesso possa essere elusa attraverso la mera affermazione dell’inesistenza di ulteriori atti, l’esibizione degli atti dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante di Terna circa l’inesistenza di ulteriori atti o documenti inerenti la pratica in questione e circa l’inesistenza di rilievi inerenti l’esposizione ai campi elettromagnetici in occasione del sopralluogo del 23 giugno 2006.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto con le precisazioni appena indicate.
Alla soccombenzadi Terna s.p.a. seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna Terna s.p.a. alla rifusione, in favore di Visentini Valter, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre Iva e C.P..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 4-5-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
ROBERTO CHIEPPA VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 04/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)