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T.A.R. Bari 4812/2001

                                                                           

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1419 del 1989 (n. sez. 286/90) proposto da Ferdinando Guerra, elettivamente domiciliato in Bari alla via Imbriani n. 26, presso e nella studio dell’Avv. Francesco Silvio Dodaro dal quale è rappresentato e difeso (in sostituzione dell’Avv. Francesco Saverio Dodaro);

contro

il Comune di Valenzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Armando Regina e presso il cui studio è domiciliato in Bari al V.le Kennedy, n. 86;

per l’annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Valenzano n. 338 U.T. del 31.3.89, con cui si è accolta l’istanza di sanatoria edilizia, nella parte in cui determina la misura dell’oblazione e gli interessi dovuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nell’Udienza del 18.10.2001, relatore il Magistrato Giuseppe Rotondo, gli avvocati F. Silvio Dodaro ed Armando Regina;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con atto notificato il 29.5.89 e depositato il successivo 12.6, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe col quale il Sindaco del Comune di Valenzano, nell’accogliere l’istanza di sanatoria per opere edili abusivamente realizzate, ha determinato l’oblazione dovuta in misura asseritamene illegittima.

Sostiene di avere assunto, a seguito del rilascio della concessione n. 9/82, la direzione dei lavori per la costruzione di una casa unifamiliare; che il concessionario, in corso d’opera, ha realizzato volumi eccedenti quelli autorizzati; di avere, infine, rinunciato alla direzione dei lavori.

Deduce un unico, articolato motivo di ricorso nell’ ambito del quale prospetta le seguenti censure:

1)     violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 34 e 38 della legge n..47/85;

2)     eccesso di potere per falsità  dei presupposti ed assoluto difetto di motivazione.

2.1 Il Comune avrebbe erroneamente assunto a base del calcolo dell’oblazione l’intera superficie della casa anziché solo quella relativa alla maggiore consistenza, pari a mq. 94,29, realizzata dal proprietario (titolare della concessione). L’art. 34 della L. 47/85, difatti, nel fare riferimento alla superficie abusiva sulla quale misurare l’importo dell’oblazione, non consentirebbe di utilizzare come base per il calcolo la parte già “coperta” dalla concessione edilizia; inoltre, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame il II c. dell’art. 34 legge cit. in quanto la superficie abusivamente realizzata non risulta superiore a 400 mq.

Si è costituito il Comune di Valenzano che, nel confutare il motivo di ricorso, ne chiede il rigetto.

Con memorie depositate il 6.10.2001, le parti insistono nelle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 18.10.2001 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il punto centrale della controversia sta nell’accertare se correttamente l’Amministrazione civica di Valenzano ha calcolato la misura dell’oblazione sull’intera superficie della casa.

La questione involge l’individuazione della norma di cui all’inciso contenuto nel I c. dell’art. 34, L 47/85, quale regola di disciplina da applicarsi per il giusto assetto di interessi implicati nella vicenda per cui è causa.

La prefata disposizione fa riferimento alla “ parte abusivamente realizzata”, quale criterio di individuazione della base di calcolo ai fini dell’oblazione.

Si tratta di appurare il significato di tale locuzione.

Il ricorrente prospetta una interpretazione letterale: il calcolo, cioè, andrebbe sempre ed esclusivamente operato sulla differenza tra la superficie originariamente assentita con la concessione edilizia e quella postuma effettivamente realizzata; prescindendosi da qualsivoglia altra valutazione che non sia quella attinente al mero calcolo aritmetico differenziale.

Di diverso avviso è il Comune il quale ritiene che nella fattispecie in esame, poiché il ricorrente ha realizzato un manufatto in “toto” diverso da quello originariamente assentito, la “parte abusiva” coincida, in realtà, con l’intera costruzione dell’edificio.

Orbene, occorre in primo luogo appurare la consistenza delle opere abusivamente realizzate per poi valutare, in prosieguo, se si è in presenza di una parziale difformità di esse rispetto al titolo che le legittima ovvero di fronte ad una divergenza totale delle medesime nei confronti di quanto è stato assentito col provvedimento autorizzatorio.

Non v’è contestazione tra le parti e risulta dalla stessa documentazione versata in atti che:

a)     la concessione edilizia n. 9/82 consentiva un’edificazione complessiva di mq. 148,76 di superficie coperta, con un altezza fuori terra di ml. 3,60:è stata invece realizzata una superficie di mq. 230 al piano seminterrato e di mq. 201 al piano rialzato, per una altezza, fuori terra, che da un minimo di ml. 4,45 raggiunge ml. 5,20;

b)      la concessione prevedeva un piano seminterrato destinato a deposito per attrezzi ininfiammabili: è stato realizzato, invece, un organismo di civile abitazione a scopo residenziale, funzionalmente autonomo, al quale è possibile accedere separatamente mediante rampe esterne;

c)     il volume complessivamente realizzato è di mc. 1192 rispetto ai mc. 547 assentiti;

d)     è stata modificata la sagoma ed il prospetto del corpo di fabbrica.

Per quanto sopra esposto deve concludersi che l’opera, per come nel suo insieme realizzata, palesa difformità tali da divergere dal progetto originariamente autorizzato sia per caratteristiche tipologiche , planovolumetriche, di utilizzazione e destinazione che per una consistente maggiore superficie complessiva di volumetria e di altezza.

Le difformità interessano l’intero corpo di fabbrica che costituisce, nel suo insieme, un opera completamente diversa da quella originariamente prevista, tale da rappresentare, per tale verso, un “quid novi”.

Or dunque, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85 devono ritenersi eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia quegli interventi che comportano la realizzazione di un organismo integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e/o di utilizzazione, da quello oggetto di assenso ovvero che implichino l’esecuzione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto stesso e tali da costituire, per tale motivo, un’entità materiale con propria, specifica rilevanza economica.

Dalle considerazioni che precedono deriva che, nel caso che ci occupa, la parte abusivamente realizzata costituisce un “aliud pro alio”, in quanto si identifica con lo stesso, intero corpo di fabbrica.

Infatti, per “parte abusiva”, rilevante ai fini urbanistico-edilizi, deve intendersi l’opera realizzata in una situazione in cui i lavori sono assentiti da una concessione apparente o non pertinente ovvero nella quale le opere tendono all’esecuzione di entità materiali che hanno una propria “autonomia” e “novità” rilevante oltre che sul piano costruttivo anche su quello della valutazione economico-sociale.

Correttamente, quindi, il Comune di Valenzano ha ritenuto che, nell’intera edificazione, ciascun metro quadrato di essa è stato abusivamente realizzato.  L’intero corpo di fabbrica, infatti, nel suo insieme costituisce un’entità materiale che, seppure realizzata attraverso singole opere, risulta il frutto di un disegno attuativo unitario.

Ne segue che in modo altrettanto corretto esso ha posto a base del calcolo per l’oblazione la somma della superficie utile abitabile in applicazione della tabella annessa alla L. 47/85, nonchè dell’art. 51, stessa legge, e del Decreto ministeriale 10/05/1977: e poiché la superficie utile, così misurata, risulta effettivamente superiore a 400 mq. giustamente è stata fatta applicazione dell’ulteriore coefficiente di calcolo previsto al II.c. dell’art. 34 della L. 47/85.

Le considerazioni che precedono inducono alla reiezione del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, respinge il ricorso n. 1419/89, meglio in epigrafe specificato.

Condanna il ricorrente Guerra Ferdinando al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Valenzano, che si liquidano in complessive £. 1.500.000

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nell’Udienza del 18.10.2001,con l’intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI                    Presidente

Pietro               MOREA                        Componente

Giuseppe          ROTONDO                    Componente, Est.