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TAR Bari 3816/2002

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

       S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2822/98 proposto da Perniola Maria Francesca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Salvatore Basso ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Bari al C.so Mazzini n. 83;

contro

Comune di Altamura, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Loreto De Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. omerico Cea in Bari alla via A. Gimma, n. 180;

Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituita;

per l’annullamento

nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli atti comunali e regionali di adozione ed approvazione del P.R.G. del Comune di Altamura con riferimento alla deliberazione della G.R. Puglia n. 1194 del 29/4/98 e le deliberazioni del Commissario ad acta di adozione nn. 1/93, 1/94 e 1/97;

nonché, il risarcimento del danno

ai sensi del D. L.vo n. 80 del 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Relatore designato il magistrato Giuseppe Rotondo;

Uditi all’udienza del 24 aprile 2002 l’avv.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con atto notificato il 3 novembre 1998 e depositato il successivo giorno 25, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe.

Questi i motivi di ricorso:

1)     violazione  e falsa applicazione dell’art. 7, della L. n. 1150, del 1942 e dell’art. 14, della legge R.P. n. 56, del 1980; nonché eccesso di potere sotto molteplici profili e sviamento di potere;

2)     illegittimità dell’art. 30 delle N.T.A., nonché violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444/68, della L. n. 1187 del 1968 e dell’art. 42 della Costituzione.

La ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso con la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguenziale.

Si è costituito il Comune di Altamura chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 12 aprile 2002 la ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame.

All’udienza del 24 aprile 2002 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La questione portata all’esame del Collegio involge la verifica di legittimità della determinazione amministrativa con la quale il Comune di Altamura, nell’approvare il progetto di adeguamento del P.R.G. alla legge n. 56 del 1980, ha tipizzato l’area della ricorrente come F3 -  Parco Urbano.

Sostiene l’interessata, che illegittimamente l’Amministrazione comunale ha imposto il vincolo di destinazione sull’intera area senza considerare che le finalità pubbliche “risulteranno impossibili da realizzarsi per un’ineludibile preesistente situazione di fatto” (presenza di un opificio all’interno dell’area di proprietà della stessa ricorrente).

Ed invero, le emissioni dei frantoi oleari sono comprese tra le emissioni inquinanti industriali.

La tipizzazione, inoltre, impedirebbe ogni e qualsiasi sviluppo dell’attività di impresa esistente: pertanto, la previsione è illegittima per difetto di motivazione in quanto ripropone il vincolo di cui al vecchio P.R.G. senza una espressa e specifica motivazione ancorata alla particolarità del sacrificio imposto.

La ricorrente, inoltre, asserisce che il vincolo siccome imposto ha natura sostanzialmente espropriativa ed è soggetto, quindi, al limite temporale di efficacia quinquennale ed all’obbligo di indennizzo. Infine, sostiene che è illegittima l’imposizione al privato del convenzionamento con la P.A. per la realizzazione degli interventi assentibili nella zona F3 di Piano.

Osserva il Collegio che la destinazione a parco pubblico, impressa dal piano regolatore su un’intera zona e non su singoli beni determinati (come nel caso di specie), costituisce un vincolo di zonizzazione, espressione di potestà conformativa e non espropriativa, con la conseguenza che deve ritenersi per esso esclusa l’applicazione del limite temporale di efficacia stabilito per i vincoli a contenuto espropriativo dall'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. TAR Campania – NA- n. 132 del 19/1/98).

Ed invero, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale e l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che questa Sezione ritiene di condividere, ai vincoli preordinati all’esproprio vanno equiparate solo quelle limitazioni tali da svuotare il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione e alla natura del bene stesso o determinando il venir meno (o una penetrante incisione) del suo valore di scambio; mentre le altre limitazioni all'attività edilizia, che non sono preordinate all'espropriazione e che consentono al titolare del bene di utilizzarlo (anche in forma di convenzionamento con la P.A.), non costituiscono altro che espressione del potere di pianificazione, diretto alla zonizzazione del territorio comunale al fine di programmare l’ordinato sviluppo delle aree abitate e di salvaguardare i valori urbanistici ed ambientali esistenti.

Ne consegue, per un verso, che la norma impugnata dalla ricorrente non ha affatto introdotto un vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo; per l’altro, che la prescrizione del previo convenzionamento con la P.A. per la realizzazione degli interventi in zona F3 – Parco Urbano- non impedisce affatto l’iniziativa privata di cui al D.M. n. 1444/68, bensì, ha il precipuo scopo di indirizzare l’attività medesima al raggiungimento (anche e contestuale) delle finalità di interesse collettivo sottese alla destinazione di zona.

Va, pertanto, respinto il secondo motivo di ricorso.

Asserisce la ricorrente che la preesistenza dell’opificio rende impossibile il perseguimento in concreto della destinazione pubblica prevista dall’art. 30 delle N.T.A. di Piano. L’impossibilità di raggiungere lo scopo risulta dalla circostanza che le emissioni del frantoio oleario sono (rectius, sarebbero) inquinanti.

In disparte ogni considerazione sull’ammissibilità a far valere in giudizio un interesse fondato sul riconoscimento di una propria (presunta) condotta illecita (inquinamento), ciò che rileva è la circostanza che la presenza dell’opificio non è, ex sé, – fatte salve, beninteso, le separate valutazioni di carattere ambientale - di ostacolo (preesistenza di una situazione di fatto) al raggiungimento delle finalità pubbliche, attesa l’ampiezza dell’area interessata dalla zonizzazione (superficie minima di intervento 30.000 mq.).

Si duole, infine, la ricorrente che la tipizzazione impedendo ogni e qualsiasi sviluppo dell’attività di impresa, avrebbe dovuto recare una specifica motivazione.

Sul punto giova rilevare che la destinazione di zona a servizi Parco Urbano era presente già nel precedente Piano regolatore (cfr. pag. 4 del ricorso). Essa, quindi, è stata riproposta in sede di adeguamento dello Strumento alle norme urbanistiche regionali (legge n. 56 del 1980).

Ebbene, anche alla stregua delle considerazioni sopra svolte in sede di esame del secondo motivo di ricorso (l’inversione di trattazione s’è resa all’uopo opportuna), osserva il Collegio che le scelte urbanistiche e, in particolare, quelle attinenti alla destinazione di zona, in quanto espressione di un ampio potere discrezionale, non necessitano – di regola, salvo situazioni di affidamento ingenerate nel privato dalla stessa amministrazione) - di motivazioni ulteriori rispetto a quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico-urbanistico.

In particolare, le scelte di programmazione urbanistica operate dall'Amministrazione con cui si confermano destinazioni preesistenti - di carattere eminentemente conformativo - operate con precedenti atti amministrativi (come nel caso in esame) non richiedono, a differenza di quelle a contenuto espropriativo e/o tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, una specifica motivazione (cfr. TAR Lombardia – MI – n. 2115/98).

Ne consegue che anche l’esaminato motivo di gravame è infondato.

In conclusione, deve essere disposta la reiezione del ricorso.

La mancata costituzione in giudizio della Regione Puglia esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione regionale.

Le spese processuali relative al giudizio instauratosi con il costituito Comune di Altamura, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, respinge il ricorso n. 2822/98 proposto da Perniola Maria Francesca e meglio in epigrafe specificato.

Condanna Perniola Maria Francesca al pagamento, in favore del Comune di Altamura, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euromillecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele           PERRELLI                  Presidente

Vito                 MANGIALARDI        Componente

Giuseppe         ROTONDO                Componente, Est.