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TAR Bari 3812/2002

                                                                           

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.1403 del 1999 proposto da

ACQUAVIVA ANTONIO e GEMMA MARIA ROSARIA,    rappresentati e difesi dall’avv.Fabrizio Lofoco, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari alla via P.Fiore n.14, 

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Luca Alberto Clarizio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla Piazza Garibaldi n.27,

per l’annullamento

previa sospensiva, nei limiti degli interessi dei ricorrenti, del Piano regolatore Generale di Altamura, adeguato alla L.R.Puglia n.56/80, approvato dalla G.R.Puglia con delibera n.1194 del 29.4.1998, depositato presso il Comune di Altamura a partire dal 25.2.1999; delle delibere del Commissario n.1 del 28.3.1993, n.1 del 3.6.1994 e n.1 del 5.12.1997; della relazione del SUR n.19 del 10.6.1996; del parere del CUR n.45 del 2.7.1996; della delibera della G.R.n.5045 del 29.10.1996; della delibera della G.R.n.174 del 28.1.1997; della nota del Commissario acquisita al prot.n.2453 del 2.3.1998; di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso con quelli impugnati:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 24 aprile 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;

Uditi gli avv.F.Lofoco e L.A.Clarizio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 6 maggio ed il 3 giugno 1999 i ricorrenti sopra indicati propongono il ricorso di cui in epigrafe con le conclusioni richiamate.

L’impugnativa riguarda la destinazione urbanistica impressa ad un suolo di proprietà dei ricorrenti sito nell’abitato del Comune di Altamura, compreso tra le vie Harrar, Imola, Bengasi, individuato in catasto al f.n.165/B, p.lle nn.237 e 690, compreso in un unico isolato unitamente ad altro suolo di proprietà eredi Michele e Carmine Acquaviva e già oggetto di un intervento di lottizzazione approvato dalla Commissione Edilizia di Altamura in data 19.4.1963.

Espongono in fatto:

che in data 19.4.1963 il Comune di Altamura approvava il Piano di lottizzazione relativo all’area compresa fra le vie Cassano, Goito e Port’Alba a condizione che “l’ultima traversa a valle di via Harrar sfoci direttamente su via Port’Alba”; in sostanza la lottizzazione riguardava un unico isolato edificabile nell’area compresa tra le vie Bengasi, Perugia, Harrar ed Imola (ultima traversa di via Harrar sfociante direttamente su via Port’Alba), formato dalle particelle nn.237, 690, 841, 981, e la conseguente soppressione del tratto di strada vicinale compreso tra via Harrar e via Bengasi, il cui sito veniva espressamente qualificato area edificabile;

che con D.P.G.R. n.1260 del 12.6.1974 veniva approvato il P.R.G. di Altamura che tipizzava l’area in questione quale zona B1 di completamento, in accoglimento dell’osservazione n.29 proposta dai signori Domenico, Carmine  e Michele Acquaviva avverso le delibere C.C. n.47/72 e 208/72 che avevano viceversa tipizzato l’area come verde di quartiere, così confermando le previsioni del Piano di lottizzazione 61/63;

che successivamente il Comune di Altamura predisponeva lo Studio Particolareggiato Zona B1 (S.P.B1) che tipizzava l’area in questione quale Zona destinata ad uso pubblico invece di precisare le previsioni dell’approvato P.R.G.; avverso detta determinazione Carmine e Michele Acquaviva presentavano l’osservazione n.67 chiedendo espressamente la conferma delle previsioni di piano; con D.P.G.R. n.1645/79 e di G.R. n.3078/79 veniva approvato lo S.P.B1 con le prescrizioni e precisazioni proposte dall’Ufficio Urbanistico Regionale che riteneva accoglibile l’osservazione n.67 e disponeva che il Comune predisponesse tavole aggiornate con le determinazioni dell’Ente locale, comprese quelle sulle osservazioni e ricorsi ritenuti accoglibili;

che il Commissario Prefettizio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Puglia, con delibera n.95 dell’11.2.1980, disponeva di adeguare la normativa tecnica dello S.P.B1 alle prescrizioni regionali e, per quanto rileva in questa sede, incaricava l’U.T.C. di adeguare la cartografia dello S.P.B1 alle prescrizioni regionali; con delibera di C.C.18.5.1984 n.248 veniva approvata la cartografia dello S.P.B1 aggiornata, da cui si evinceva l’edificabilità dell’area di che trattasi con espresso riferimento all’unico isolato compreso tra le vie Harrar, Perugia, Bengasi ed Imola, e cioè le particelle nn.237, 690, 841 e parte della particella n.981, nonché  il tratto intercluso tra dette particelle e la strada vicinale di fatto dismessa; detta delibera veniva annullata dalla Se.Pro.Co. in quanto nelle more era stato annullato lo stesso S.P.B1, che nondimeno riacquistava efficacia su sentenza del Consiglio di Stato; il Comune comunque non provvedeva a riproporre la cartografia aggiornata;

che in ogni caso, dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati nell’anno 1988, si evinceva la piena edificabilità di suoli di proprietà dei ricorrenti;

che nell’anno 1989 i signori Acquaviva Michele, Leonardo, Antonio, Antonio di Domenico e Gemma Maria Rosaria chiedevano il rilascio di concessione edilizia relativa alle particelle nn.237, 690 e 981 di loro proprietà e che, sulla soprassessoria adottata dal Comune, e per contrastare la successiva inerzia del Comune, serbata pure in seguito ad espressa diffida e costituzione in mora notificata dai ricorrenti, venivano proposti distinti ricorsi al TAR Puglia che con ordinanza n.202/90 si pronunciava in sede cautelare favorevolmente ai ricorrenti considerato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di dare seguito alle prescrizioni regionali;

che la Regione nominava un Commissario per l’adeguamento del P.R.G. alla prescrizioni di cui alla L.R.P.n.56/80;

che detto Commissario, con deliberazione n.1 del 28.1.1993, adottava il progetto di adeguamento sul presupposto che l’adeguamento medesimo non avesse comportato, per le aree residenziali (zone omogenee B1, B2 e C) del PRG vigente e successive varianti e strumenti attuativi di 2° livello, modifiche alla destinazione d’uso, sul punto avendo l’adeguamento funzione di ricognizione giuridica;

che infatti dalle tavole nn.3, 7 e 8 (planimetrazione) si evinceva la piena edificabilità delle particelle nn.237, 690 e 841, del tratto di strada vicinale dismesso, e della particella n..981, seppure quest’ultima in misura ridotta rispetto a quanto richiesto con l’osservazione n.67 per effetto dell’arretramento operato rispetto al filo di via Imola;

che avverso detto progetto di adeguamento i ricorrenti proponevano l’osservazione n.216 intesa alla precisazione in sede cartografica della viabilità di contorno, alla rimozione dell’obbligo di arretramento della sagoma dell’isolato da edificarsi al filo di via Imola, all’inserimento di una norma transitoria che salvaguardasse il diritto ad edificare con gli indici edilizi vigenti all’epoca della proposizione dell’istanza di concessione edilizia;

che alcuni cittadini presentavano altra osservazione (n.89) con la quale negavano la vocazione edificatoria dell’area compresa tra le vie Bengasi, Port’Alba, Imola ed Harrar, chiedendone il ripristino della destinazione a servizi e  rilevando altresì la presenza sull’area di una fascia di proprietà comunale adibita a strada comunale;

che i pareri tecnici sulle predette osservazioni risultavano sostanzialmente discordanti, posto che i progettisti ritenevano l’osservazione n.89 ammissibile nella parte relativa alla area di via Port’Alba che non erano in proprietà Acquaviva in sede di accoglimento del ricorso allo S.P.B1, mentre l’UTC riteneva già risolta la questione in sede di approvazione regionale dello S.P.B1;

che con delibera n.1/93 il Commissario si pronunciava sulle osservazioni, ritenendo inammissibile l’osservazione n.216 proposta dai ricorrenti, e non accoglibile l’osservazione n.89 “fermo restando che per l’osservazione n.67, accolta in sede di approvazione regionale, deve intendersi confermata la previsione di zona B1 di cui alla tavola n.7 del P.R.G. adeguata con la connessa normativa, nei limiti e nei termini dell’accoglimento regionale, mentre per le altre particelle nn.690, 237 e 841 e strada comunale restano valide le previsioni dello S.P.B1 e del P.R.G. vigente (zone per uso pubblico)”;

che con delibera n.5045/96 la G.R. approvava il progetto di adeguamento con introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nel parere CUR, parte integrante della delibera di approvazione, e, in ordine alle osservazioni, dichiarava non accoglibili entrambe le osservazioni (nn.216 e n.89); a tale atto seguiva la deliberazione  n.1/97 del Commissario ad acta che prestava completa acquiescenza alle decisioni assunte dalla G.R.; detto provvedimento veniva adottato sulla base della Relazione finale de progettisti (15.10.1997) in cui si assume come riferimento per la cartografia e la definizione delle superfici edificabili della zona B1 nonché la delibera di C.C.n.248/84, così facendo propri i precedenti atti dell’Amministrazione comunale, dai quali si desumeva l’edificabilità dell’intero ed unico isolato di proprietà dei ricorrenti e relativa strada vicinale interclusa;

che con delibera n.1194/98 la G.R. approvava definitivamente il PRG adeguato, respingendo altresì le osservazioni nn.89 e 216;

che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, da tanto avrebbe dovuto evincersi la piena edificabilità dell’intero lotto, che invece sarebbe contrastata da alcuni atti dello stesso Commissario, che in termini di ricognizione giuridica distinguerebbero tra aree comprese nel lotto già oggetto di osservazioni in sede di approvazione dello SP.B1 ed aree non oggetto dell’osservazione, per le quali dovrebbe rimanere ferma la destinazione a servizi originariamente impressa.

Da qui il ricorso inteso al chiarimento della posizione giuridica delle aree in questione, che deduce in diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.53 e della L.R.P.31.5.1980, n.56 – Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per contraddittorietà. Perplessità, illogicità: un’interpretazione degli atti impugnati che escluda l’edificabilità dell’intero isolato contrasterebbe in modo palese con tutta la congerie di atti e provvedimenti che si sono avvicendati in relazione all’area di che trattasi; in particolare la natura edificabile dell’area risulta dal piano di lottizzazione 61/63, dal P.R.G. approvato con D.P.G.R.n.1260/74, dallo S.P.B1 approvato con D.P.G.R. n.1645/79 in accoglimento dell’osservazione n.67, come risulta dalla relativa cartografia approvata con delibera C.C.18.5.1984, n.248, dalle tavole nn.3, 7 ed 8 (planimetrazione), allegate al progetto di adeguamento di cui alla delibera n.1/93, e dalle tavole nn.7/A e 7/B, allegate alla delibera n.1/97; rispetto a detti atti è contraddittorio il parziale accoglimento dell’osservazione n.89 con cui si era negata la vocazione edificatoria dell’area compresa tra le vie Bengasi, Port’Alba, Imola ed Harrar e se era richiesto il ripristino della destinazione a servizi in relazione alla sola parte relativa alle aree di via Port’Alba che non erano in proprietà Acquaviva in sede di accoglimento dell’osservazione n.67 allo S.P.B1; la delibera di approvazione è quindi illegittima nella parte in cui esclude o non prevede espressamente l’edificabilità dell’unico ed indivisibile lotto di cui al Piano di Lottizzazione 61/63 composto dalle particelle nn.237, 690, 841, 980 nonché della strada vicinale dimessa;

2) Eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento: l’esclusione dell’edificabilità dell’intero ed unico isolato urta contro l’affidamento radicato in capo ai ricorrenti nel corso di quasi quarant’anni, ed originato dal piano di lottizzazione 61/63 e consolidato nel corso dei successivi procedimenti, tenuto conto del fatto che solo l’inerzia della P.A. ha impedito ai ricorrenti di edificare l’isolato;

3) Eccesso di potere per violazione degli artt.16 e 53 della L.R.P.n.56/80 – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: l’adeguamento del RG alla L.R.P.n.56/80 doveva avvenire sulla base di una mera ricognizione della situazione di fatto e giuridica del territorio di Altamura e non poteva spingersi fino al punto di modificare gli assetti urbanistici sostanziali, quali la destinazione urbanistica di intere zone, come riconosciuto dallo stesso Commissario con deliberazione n.1/93; la delibera di approvazione del PRG adeguato sembra invece voler modificare in maniera radicale detta destinazione d’uso, rendendo inedificabile l’isolato, incidendo in senso deteriore su situazioni giuridiche  fondate sul PRG vigente senza adeguata motivazione che dia conto delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio delle legittime aspettative nei casi in cui sussiste, come nel caso, un affidamento del privato in ordine all’edificabilità dell’area; in particolare doveva essere motivata congruamente la scelta di destinare a servizi pubblici gran parte dell’isolato di che trattasi la cui edificabilità era stata assentita sin dal Piano di lottizzazione 61/63 e confermata dagli atti successivi;

4) Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione: l’Amministrazione ha omesso di estendere gli effetti dell’accoglimento di osservazioni nei confronti di particelle insistenti sul medesimo isolato e, all’epoca, non oggetto di osservazioni da parte dei proprietari, diversamente da quanto aveva fatto con riguardo l’osservazione proposta da tale signora Lorusso che pure aveva chiesto ed ottenuto l’estensione degli effetti dell’accoglimento delle osservazioni proposte da altro soggetto proprietario di diverse particelle insistenti sul medesimo lotto; anche nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto estendere gli effetti dell’accoglimento dell’osservazione n.67 allo S.P.B1 (relativo alle particella n.981) anche alle particelle nn.237, 690 e 841, anche se esse all’epoca non erano state oggetto di osservazioni;

5) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di lottizzazione 61/63 .- Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e contraddittorietà: gli atti impugnati escludono l’edificabilità del tratto della dismessa strada vicinale S.Cosmo che taglia in due l’isolato di che trattasi ed erroneamente ritenuta strada vicinale, che invece avrebbe dovuto correttamente ritenersi dismessa sia a seguito del frazionamento dei fondi collegati dalla detta strada vicinale sia per la conseguente realizzazione di una rete viaria a servizio degli edifici di andamento affatto diverso rispetto alla detta strada vicinale;

6) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L.7.8.1990 n.241 – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento: la Regione Puglia ed il Comune di Altamura hanno esaminato ed assunto determinazioni in ordine all’osservazione n.89 proposta da alcuni cittadini senza instaurare il contraddittorio con i soggetti direttamente interessati da tale osservazione in quanto inerente a suoli di loro proprietà, nonostante l’accoglimento di detta osservazione determinasse una sostanziale variazione del regime giuridico dei suoli di proprietà dei ricorrenti rendendoli inedificabili; dal che derivava l’obbligo di comunicare ai ricorrenti l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 L.241/90;

7) Violazione delle prescrizioni contenute nel piano di lottizzazione 61/63 – Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e contraddittorietà: i provvedimenti impugnati incidono sulla concreta edificabilità della particella n.981 in quanto ne arretrano il profilo edificabile come previsto dal P.d.L.61/63 in conseguenza di un mero errore materiale effettuato in sede di predisposizione delle cartografie, peraltro in scala  1:5.000, rapporto del tutto inidoneo alla rappresentazione in dettaglio degli isolati; il taglio operato sarebbe in ogni caso del tutto ingiustificato, dato che il filo delle costruzioni limitrofe è allineato a quello progettato;

8) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel piano di lottizzazione 61/63 nonché dell’art.7 del D.M.2.4.1968 n.1444 – Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto ed ingiustizia manifesta: il PRG adeguato riduce in maniera sensibile l’indice di fabbricabilità previsto dal piano di lottizzazione 61/63 e confermato dalle NTA del PRG del 1972 (6 mc./mq.), peraltro conforme a quello previsto dall’art.7 del D.M.1444/68.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva con memoria di stile il Comune di Altamura chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa del Comune depositava memoria illustrativa.

All’udienza di discussione, tal Nigro Domenico spiegava atto di intervento rispetto al quale la difesa del ricorrenti rifiutava il contraddittorio.

All’esito della predetta udienza di discussione, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. Con il ricorso in esame si intende sostanzialmente accertare la natura edificabile di un suolo di proprietà dei ricorrenti  compreso in un lotto già interessato da un piano di lottizzazione (n.61/63) e le cui successive vicende urbanistiche non risultano pienamente acclarate a seguito dei successivi intervenuti strumenti di pianificazione (P.R.G., Piano attuativo dello stesso sotto forma di Studio Particolareggiato e adeguamento al P.R.G.); da ultimo, la natura edificatoria della proprietà in questione sembra esclusa da quanto disposto dal Commissario ad acta incaricato dell’Adeguamento del P.R.G. di Altamura che avrebbe, del medesimo lotto, considerato compreso in zona B1 solo attigua proprietà altrui e non i suoli di proprietà dei ricorrenti, che risulterebbero viceversa tipizzati a servizi sul presupposto, contestato dai ricorrenti, che tale (cioé a servizi) fosse la destinazione già originariamente impressa ai suoli de quibus per effetto del previgente P.R.G., come tale confermata in sede di pianificazione di adeguamento.

II. Orbene, dalla preliminare complessa esposizione in fatto si evince chiaramente che è anzitutto fondamentale definire quale fosse, alla stregua degli atti procedimentali nella specie adottati, la destinazione urbanistica dei suoli de quibus prima dell’approvato adeguamento; che in ciò si fonda il ricorso è dimostrato dalla circostanza che, quale primo motivo di impugnazione, si spiega appunto l’erronea interpretazione degli atti procedimentali da parte dei pianificatori in adeguamento, che inficerebbe, quale erroneo presupposto, i successivi atti adottati.

II.1) Orbene, va anzitutto dato atto che l’intero lotto in abitato di Altamura compreso fra le vie Harrar, Imola, Bengasi, comprensivo delle proprietà dei ricorrenti (in catasto al f.n.165/b, p.lle nn.237 e 690), confinanti con la particella n.981, di proprietà degli eredi dei signori Michele e Carmine Acquaviva, era stato oggetto di un intervento di lottizzazione approvato dalla commissione edilizia di Altamura in data 19.4.1963, mai realizzato.

Con D.P.G.R. n.1260 del 12.6.1974 veniva approvato il P.R.G. di Altamura; in sede di adozione, l’area de qua risultava tipizzata verde di quartiere; avverso tale determinazione Domenico, Carmine e Michele Acquaviva, proprietari del suolo contrassegnato in catasto al f.165/b, p.lla 981, proponevano un’osservazione (la n.29) con la quale testualmente si rappresentava: “8) che attualmente nella zona di suolo dei germani Michele e Carmine Acquaviva esistono nuove costruzioni dislocate a nord di via Imola sia sul versante verso Port’Alba che sul versante di via Cassano ed esattamente in una zona che, secondo una non chiara interpretazione della planimetria “H”, allegata al P.R.G. con il n.9 e con il titolo “Zonizzazione e planimetrazione”, risulterebbe destinata a verde pubblico (F2), e nella quale sono collocate, inoltre, la intera via Imola (la prima strada che collega direttamente via Port’Alba con via Cassano) e la parte Nord delle vie traverse (via Lago di Bracciano, via Lago Maggiore, via Lago di Garda) e l’intera via Lago Trasimeno che collega anch’essa via Port’Alba con via Cassano; 9) che i tecnici incaricati della compilazione del P.R.G. e degli allegati non hanno tenuto in debito conto il vero stato attuale di espansione edilizia di detto suolo, già in atto da diversi anni in base a legittimi provvedimenti (......) osservano (...) 2) che in conseguenza la inclusione nella zona a verde pubblico della parte di suolo innanzi indicata post a nord di via Imola è stata sicuramente determinata da un puro errore di rappresentazione, come è stato osservato anche in consiglio comunale da diversi consiglieri, (...) non potendosi diversamente giustificare la grave ed illogica contraddittorietà tra le legittime deliberazioni di lottizzazione del suolo come edificabile (...) e la contraria comprensione di tale suolo nella zona verde di quartiere, che risulterebbe da una non chiara interpretazione della descrizione fatta nell’allegato “H” al P.R.G.”, concludendo con la richiesta che l’amministrazione volesse dichiarare “(...) che l’intero suolo dei germani Domenico, Michele e Carmine Acquaviva posto nell’abitato di Altamura, tra via Goito e via Cassano anche per tutta la parte a Nord di via Imola è parte della zona di completamento B1 e non della zona verde di quartiere”.

L’osservazione proposta faceva dunque esplicito riferimento alla “zona rimasta in comproprietà ai due fratelli Michele e Carmine Acquaviva”, evidenziando sostanzialmente la necessità di tener conto della pregressa lottizzazione per esser già stati posti in essere atti traslativi di proprietà che tale situazione presupponevano e soprattutto per essere già state realizzate le costruzioni (cfr. punto 7); tale riferimento è, come detto, in particolare contenuto nelle richieste conclusive di cui alla prefata osservazione (“dichiarare...che l’intero suolo dei germani Domenico, Michele e Carmine Acquaviva...anche per tutta la parte a nord di via Imola, é parte della zona di completamento B1 e non della zona verde di quartiere”.

In sostanza l’osservazione contestava specifiche previsioni urbanistiche che riguardavano i deducenti Carmine e Michele Acquaviva in modo diretto, incidendo su situazioni di interesse legittimo di proprietari lesi dalla painificazione.

Detta osservazione fu accolta in sede di approvazione del P.R.G.

In attuazione del predetto P.R.G., veniva approvato lo S.P.B1 che purre in prima battuta qualificava il suolo di proprietà dei ricorrenti come verde di quartiere; sull’osservazione n.67, proposta da Michele  e Carmine Acquaviva, intesa a “ripristinare l’area di proprietà come zona B1, gli organi deliberativi si pronunciavano favorevolmente; nondimeno lo S.P.B1 non aveva pratica attuazione. 

In sede di adozione del P.R.G. in adeguamento il Commissario ad acta (cfr.delibera n.1/93), sul presupposto che non potessero essere modificate le destinazioni per le aree residenziali dovendosi operare, per le predette aree, una mera ricognizione giuridica, e quindi autovincolandosi a confermare le destinazioni edificatorie preesistenti, predisponeva la relative planimetrazioni (tavole nn.3, 7 ed 8) che (sia pure in scala 1:5.000) sembravano individuare un unico lotto edificabile, comprensivo non solo delle proprietà Acquaviva Carmine e Michele ma appunto dell’intero lotto già oggetto della lottizzazione 61/63.

Avverso detta adozione venivano proposte: a) l’osservazione n.216 da parte dei ricorrenti, intesa a definire cartograficamente i contorni dell’area di propreità, presupposta come edificabile, conformemente alla originaria lottizzazione e ad ottenere il rispetto dell’originario indice di edificabilità, ridotto, a termini del P.R.G. in adeguamento adottato; b) l’osservazione n.89, con la quale alcuni cittadini evidenziavano che, per effetto dell’accoglimento dell’osservazione n.29 al P.R.G., solo l’area all’epoca di proprietà dei germani Acquaviva Carmine e Michele doveva considerarsi edificabile ma non già  l’intera area compresa tra via Harrar e via Imola, non fatta oggetto di alcuna osservazione da parte dei proprietari; per dette aree doveva dunque ritenersi confermata la destinazione a servizi.

In sede istruttoria, i progettisti ritenevano parzialmente ammissibile l’osservazione n.89 per “la parte relativa alle aree di via Port’Alba che non erano in proprietà Acquaviva in sede di accoglimento del ricorso allo S.P.B1” ed infondata l’osservazione n.216 nella parte intesa all’edificazione secondo i vecchi indici.

L’U.T.C. concordava con i progettisti quanto all’osservazione n.216, mentre riteneva che la questione posta dall’osservazione n.89 fosse già stata risolta in sede di approvazione dello studio particolareggiato B1 con riferimento all’osservazione n.67 proposta avverso l’adozione del detto S.P.B1.

Il Commissario ad acta (delibera n.1/94), in merito all’osservazione n.89, concludeva per il non accoglimento delle stessa “fermo restando che per l’osservazione n.67 allo S.P.B1 accolta in sede di approvazione regionale, deve intendersi confermata la previsione di zona B1 di cui alla tav.n.7 del P.R.G. adeguato con connessa nuova normativa, nei limiti e nei termini dell’accoglimento regionale, mentre per le altre particelle nn.690, 237 e 841 e strada comunale restano valide le previsioni dello S.P.B1 del P.R.G. vigente (zone per uso pubblico)”.

In questi termini, seguiva l’approvazione regionale definitiva.

III. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso i deducenti contestano sostanzialmente l’interpretazione degli atti data dal commissario ad acta, nel senso che l’intero lotto già oggetto della lottizzazione 61/63, per effetto dell’accoglimento dell’osservazione n.67  al P.R.G., proposta dai germani Carmine e Michele Acquaviva al P.R.G. e riproposta in termini in sede di adozione dello S.P.B1, ritenuta accoglibile dai competenti organi regionali, doveva considerarsi ancora edificabile proprio in ossequio al principio della ricognizione giuridica operata in sede di adeguamento.

III.1) Il presupposto da cui muovono i ricorrenti è che l’osservazione ab origine proposta, evidenziando ragioni di fatto e giuridiche a sostegno della contestata natura edificabile dell’area di proprietà, avesse ad oggetto sostanzialmente l’intero lotto.

Detto presupposto, ad una serena interpretazione degli atti e in particolare dell’osservazione richiamata, è erroneo.

Il testo dell’osservazione n.67, sopra sinteticamente richiamato al punto II.1) che precede, fa riferimento, sia nell’esposizione in fatto che, più perspicuamente, nelle richieste conclusive, alla sola area di proprietà Acquaviva Carmine e Michele, rappresentando la sua pregressa natura giuridica edificabile in forza dell’originaria lottizzazione e le successive vicende (vendite ed edificazioni) che ne avrebbero consigliato la persistente ricomprensione come area edificabile.

Il riferimento, come detto specifico, alle aree di proprietà esclude che l’effetto dell’accoglimento dell’osservazione possa ridondare a favore di altri proprietari sia pure, in ipotesi, nell’identica situazione, posto che, come detto, tale situazione non fu all’epoca fatta constare all’Amministrazione nè fu oggetto di specifico esame, non affatto provocato dall’osservazione proposta.

III.2) Le medesime ragioni non furono in particolare addotte dagli allora proprietari delle particelle 236 e 690 attualmente in contestazione, per le quali, dunque, rimase consolidata la destinazione a servizi impressa in sede di adozione del P.R.G.

Nè può sostenersi che la precedente lottizzazione costituisse un vincolo per l’Amministrazione a non tipizzare diversamente l’area de qua, posto che, com’è pacifico, tale lottizzazione non ha avuto seguito, onde neppure poteva postularsi un legittimo affidamento dei proprietari a vedersi riconosciuta la medesima natura edificatoria, affidamento, peraltro, non fatto constare neppure nelle sedi competenti.

Neppure i proprietari delle particelle 237 e 690 hanno rappresentato esigenze particolari come fecero, a suo tempo, i germani  Acquaviva per le rispettive proprietà.

III.3) Infine la necessità di reperire aree a servizi nella zona de qua, presunta dalla previsione urbanistica, non fu, nè all’epoca nè successivamente, mai contestata dagli stessi proprietari con riferimento alla specifica area.

III.4) E’ dunque corretta l’interpretazione degli atti regionali operata dal Commissario ad acta che l’ha riconfermata in sede di controdeduzioni alle osservazioni.

IV. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si fa valere la presunta violazione del principio di affidamento ingenerato nei proprietari per effetto dell’originaria lottizzazione.

IV.1) Come sopra detto, l’approvazione di una lottizzazione non comporta di per sè la garanzia della persistente potenzialità edificatoria dell’area; peraltro, la mutata destinazione (da edificatoria ad area a servizi) risulta, come detto, per effetto del P.R.G. previgente e non certo del P.R.G. in adeguamento, onde la censura è per tale verso addirittura inammissibile.

V. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge e l’eccesso di potere, sul presupposto che il Commissario non avrebbe affatto effettuato una ricognizione della situazione preesistente, ma avrebbe tipizzato l’area in peius, peraltro in contraddizione con le stesse direttive che si era imposto.

V.1) Il motivo è infondato, giacché, come sopra detto, il Commissario ha meramente interpretato i precedenti atti pianificatori, concludendo per la natura non edificabile delle aree de quibus, e in tal senso operando la richiesta ricognizione giuridica.

VI. Con il quarto motivo i ricorrenti assumono la disparità di trattamento per non aver esteso gli effetti della prefata osservazione n.67 ai propri suoli, in difformità da quanto dall’Amministrazione operato con riferimento a fattispecie ritenuta analoga; il riferimento è all’osservazione proposta dal tal Lorusso Maria Luigia, che appunto aveva fatto osservare l’identità di situazione tra i suoli in sua proprietà e quelli di tal Tragni Lucia diversamente tipizzati a seguito di osservazioni a suo tempo da questa presentate avverso il P.R.G. e lo S.P.B1.

VI.1) Deve in proposito precisarsi che la signora Lorusso, con l’osservazione proposta (la n.90), aveva espressamente chiesto l’estensione degli effetti dell’accoglimento delle osservazioni proposte dalla signora Tragni, evidenziando l’identità di situazione di fatto e giuridica relativamente ai suoli in sua proprietà.

Tale attività non è stata invece svolta nè coltivata dagli odierni ricorrenti che tale estensione non hanno affatto, in alcuna sede, richiesto.

VI.2) Sotto diverso profilo, la questione Lorusso riguarda la ricomprensione del suolo di proprietà in zona Cr anziché in zona B2, come il suolo di proprietà Tragni, pur insistendo le rispettive proprietà in un unico modestissimo lotto e pur dovendosi ritenere necessarie, per gli interventi in area Cr, estensioni ben maggiori dell’esigua porzione di suolo Lorusso (cfr.relazione progettisti).

Nel caso di specie, la questione è invece se tipizzare come edificabile o a servizi un’area già compresa in un piano di lottizzazione, che però ben potrebbe trovare diversa destinazione, ricorrendone le necessità, ed in particolare tenuto conto del fatto (cfr.ancora relazione progettisti) che le aree a servizi dovrebbero, in linea di principio, essere reperite in prossimità delle aree edificabili.

Il motivo è dunque infondato.

VII. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono l’erronea ricomprensione del tratto della ex strada vicinale S.Cosmo tra quelle adibite a servizi, senza considerare la intervenuta dismissione della stessa, neppure inserita tra le strade comunali.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

E’certamente inammissibile nella parte in cui solleva questioni in ordine alla proprietà dell’area attratte nella giurisdizione del Giudice ordinario ed a questo ritualmente prospettate.

Quanto alla destinazione urbanistica, i ricorrenti non hanno titolo a farne valere la natura edificabile, posto che la medesima natura edificabile è stata esclusa per le restanti aree in proprietà, come sopra detto.

VIII. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione del contraddittorio procedimentale, perché la Regione Puglia non avrebbe comunicato ad essi ricorrenti il contenuto dell’osservazione n.89 riferita a suoli di proprietà dei medesimi ricorrenti pregiudicati dall’esito della stessa.

VIII.1) Il motivo è infondato.

L’osservazione n.89, in realtà, ha evidenziato quanto dagli stessi atti era già chiaro, come affermato a chiare lettere dal Commissario ad acta.

Trattandosi dunque di interpretazione di atti preesistenti e non di nuove determinazioni, non occorreva suscitare alcun contraddittorio, peraltro non previsto da alcuna specifica norma.

IX. Con il settimo motivo, i ricorrenti (proprietari delle particelle nn.237 e 690) deducono l’arretramento del profilo edificabile della particella 981, censura alla quale non sono evidentemente legittimati non essendone proprietari.

X. Con l’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’illegittima riduzione degli indici di fabbricabilità per le zone B1 (da 6 mc./mq. a 5 mc./mq.)

Detta riduzione, alla stregua di tutti gli atti pianificatori, risulta congruamente motivata in ragione della sua generalità, estesa a tutte le aree edificabili, indotta dal sovradimensionamento originario del piano (cfr. relazione dei progettisti in atti).

X.1) Sotto diverso profilo, è chiaro che non esiste alcuna norma che imponga all’Amministrazione di garantire il massimo sfruttamento edificabile possibile alla stregua del D.M.1444/68, essendo lo ius aedificandi comunque condizionato alle scelte pianificatorie dell’Amministrazione.

XI. Il ricorso è conclusivamente infondato e ne consegue la sua reiezione.

XII. In ragione della complessità delle questioni involte, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe,  lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 aprile 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele             PERRELLI                  - Presidente 

Vito                 MANGIALARDI            - Componente

Maria              ABBRUZZESE            - Componente est.