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T.A.R. Bari 3811/2002

                                                                           

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

 Sede di Bari - Sezione Seconda

 ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 868/02 proposto da Barletta Scardini Caterina rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Longo ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via P. Amedeo n. 351 presso lo studio dell’avv. D. Garofalo;

contro

Comune di Conversano, in persona del Commissario Prefettizio p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Shiavone e con di lei elettivamente domiciliata in Bari, alla via Putignani n. 128 presso lo studio dell’avv. Giovanni Nardelli;

e nei confronti

di Manzari Nunzio, non costituito;

per l’annullamento

del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 29/3/02, volto a sollecitare il compimento degli adempimenti di cui all’art. 7, della L. n. 47/85 conseguenti all’emanazione dell’ingiunzione di demolizione n. 7/99;

e per l’accertamento

dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere nel senso indicato nel predetto atto di diffida;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato il magistrato Rotondo Giuseppe;

Udito, alla camera di consiglio del 18 luglio 2002, l’avv. Giuseppe Longo e l’avv. Giulia Schiamone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 24 maggio 2002 e depositato il successivo 17 giugno, la ricorrente propone il ricorso in epigrafe.

Ragione del contendere è l’omissione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione civica nel non curare gli adempimenti conseguenti l’ordine di demolizione (provvedimento n. 7 del 16.3.99) di un manufatto abusivo realizzato dal –controinteressato - Manzari Nunzio.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, accertata l’integrità del contraddittorio e l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della legittimazione processuale del ricorrente (quest’ultima, sussistente in virtù del comprovato rapporto di stabile contiguità coi beni oggetto di repressione amministrativa), il Collegio osserva che le opere, nei limiti delle parti abusive – esculsa, quindi, l’area di sedime in considerazione dello sviluppo orizzontale del manufatto in questione -, risultano ormai, ex lege, acquisite automaticamente al patrimonio indisponibile del Comune di Conversano ai sensi dell’art. 7, c. III, della legge n. 47/85.

Ne consegue, dunque, che (doverosamente) l’Amministrazione deve adempiere ai successivi atti siccome contemplati, con carattere di vincolo, dalla relativa disciplina urbanistica e concludere, per tale verso, l’avviato, complesso procedimento repressivo in ossequio anche al più generale disposto di cui all’art. 2 della L. n. 241/90 mediante adozione dell’atto di accertamento (ricognitivo) della – intervenuta - proprietà erariale e del pedissequo  abbattimento delle opere abusive ove non destinate quest’ultime, per volontà consiliare, alla realizzazione di precisi interessi pubblici.

Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il silenzio serbato dal Comune intimato sull’atto di diffida notificatogli il 29 marzo 2002.

Né può costituire assolvimento dell’obbligo il fatto che in data 4 gennaio 2002 il Responsabile dell’Organizzazione Area Tecnica del Comune di Conversano abbia ordinato alla ditta “ATI Construct Service” di eseguire la demolizione. Dirimente, in proposito, è la circostanza che tale ordine (posto in esecuzione il 31 gennaio 2002) è rimasto, ad oggi, ancora inottemperato (per cause comunque non estranee alla sfera di controllo dell’Amministrazione e senz’altro superabili con l’ordinaria diligenza richiesta dal caso concreto).

Ed invero, alcuna attività (materiale – esecutoria) esitale in via definitiva del procedimento repressivo siccome avviato (ripristino dello stato dei luoghi con recupero della conformità urbanistica) risulta (ancora) adottato dall’Amministrazione nonostante la diffida e costituzione in mora notificatale dalla ricorrente in data 29 marzo 2002.

In punto di diritto, il Collegio ritiene che la vicenda rientri de plano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 34, del D.Lvo n. 80/98 (nel testo re-introdotto dall’art. 7, della legge n. 205/00) trattandosi, nella fattispecie, di (omessi) comportamenti – obbligatori - della Pubblica amministrazione (attività materiale di demolizione di manufatti abusivi). 

In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra.

Le spese,  liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, accoglie il ricorso n. 868/02 proposto da Barletta Scardino Caterina, in epigrafe meglio specificato, e per l’effetto dichiara l’obbligo per il Comune di Conversano di provvedere, nei sensi di cui in motivazione e nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, agli adempimenti legali previsti nell’art. 7 della legge n. 47/85.

Condanna il Comune di Conversano a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 (ottocento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele           PERRELLI                  Presidente

Vito                 MANGIALARDI        Componente

Giuseppe         ROTONDO                Componente, Est.