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Consiglio di Stato 5927/2001

                                                                           

                           

                                      REPUBBLICA ITALIANA                                 

                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 7705/95, proposto da Pudel s.p.a., in persona del  legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Mauceri ed Enrico Romanelli, e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, v. Cosseria n. 5,

contro

 l’Ente regionale Monte di Portofino,  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Carlo Moretti e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato presso il secondo  in Roma, v. Paisiello n.55,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I, 15 ottobre 1994, n. 332, resa inter partes, con la quale è stato il respinto il ricorso proposto dalla società appellante avverso il diniego di sanatoria circa opere eseguite su manufatto pertinenziale.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2001 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Pafundi, su delega dell’avv. Romanelli, e l’avv. Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. La società appellante è proprietaria di un ampio appezzamento di terreno, parzialmente edificato, in Portofino, località Costa.

Con concessione edilizia n. 36 del 29 dicembre 1982 veniva consentita all’allora proprietario, signor Klaus Pudel, l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria del deposito attrezzi/legnaia di proprietà.

In esito a sopralluogo del tecnico comunale, avvenuto in data 22 giugno 1985, emergeva che nella proprietà Pudel erano stati eseguiti lavori edilizi in totale difformità dalla richiamata concessione. Con ordinanza n. 13 del 25 luglio 1985 il Sindaco di Portofino emanava ingiunzione di demolizione.

Inoltrata dalla ricorrente società istanza di sanatoria in data 23 gennaio 1986, l’Ente regionale resistente, in quanto Autorità preposta al vincolo, emetteva, con la deliberazione n. 96 del 20 dicembre 1990 impugnata in primo grado, parere negativo ex artt. 32 e 33 l. 47/85 e denegava l’autorizzazione ai sensi della l.r. 32/86, circa la realizzazione di modifiche interne ed esterne e l’ampliamento del manufatto.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, veniva  rigettato il ricorso proposto dalla Pudel avverso la sopra richiamata delibera, essendo stato realizzato, ad avviso dei giudici di prime cure, un nuovo manufatto abusivo idoneo a modificare l’equilibrio ambientale, avuto riguardo al particolare regime protettivo cui la legge sottopone la zona in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.

3. La società Pudel ha interposto l’appello in trattazione, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, anche per carenza di istruttoria e comunque di congrua motivazione.

 4. L’Ente appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, insistendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2001  il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello merita accoglimento, nei sensi che seguono.

Con la deliberazione n. 96/90, vanamente contestata dall’appellante in prime cure,  l’Ente regionale Monte di Portofino, in qualità di Autorità preposta al vincolo, esprimeva parere negativo ai sensi dell’art.32 della l.47/85, nonché denegava l’autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria di cui alla l.r. 32/86, in merito agli interventi realizzati su un preesistente manufatto pertinenziale.

In particolare l’Amministrazione rilevava che, in difformità dal provvedimento del competente Assessore regionale n. 152/82, di autorizzazione ad interventi di manutenzione straordinaria sul piccolo deposito attrezzi/legnaia di proprietà, e sulla cui base il Comune di Portofino  poi aveva rilasciato la concessione edilizia n. 36/82, erano state realizzate le seguenti opere: struttura perimetrale in muratura portante invece della prevista in tavolato di legno; aumento della superficie lorda del fabbricato; suddivisione interna in tre locali piastrellati e intonacati; modifiche esterne dei prospetti con apertura di nuove finestre; modificazione delle sistemazioni esterne.

Tali interventi venivano giudicati tali da compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto sia le opere interne che le modifiche esterne non risultavano recepite ed integrate nel contesto d’ambito in cui il manufatto era  inserito.

2. Le motivazioni del parere negativo impugnato appaiono generiche ed in effetti ridondanti alla luce dell’effettiva portata della difformità sanzionata. Sotto tale profilo l’appello merita accoglimento.

Appare manifestamente sproporzionato, e pertanto rientra nei margini di sindacabilità concessi al giudice adito,  qualificare un abuso che ha comportato un modestissimo aumento di superficie lorda (circa 2 mq), il mantenimento della tipologia originaria del fabbricato, il mantenimento altresì del rivestimento in tavolato ligneo, seppur questa volta sovrapposto a una nuova struttura portante in muratura, nonché infine modeste modifiche esterne eseguite con materiali in linea con quelli tradizionalmente consentiti in quell'ambito, come concretamente foriero di “compromettere gli equilibri ambientali della zona”.

Non è certo questa la sede - né risponde alle intenzioni del Collegio - per mettere in discussione l’assoluto  pregio paesistico-ambientale del Monte di Portofino.

Occorre nondimeno pretendere, nel sindacato di legittimità, che l’Amministrazione competente, nel rendere il parere in qualità di Autorità preposta al vincolo,  non si limiti a generiche affermazioni di contrasto con gli equilibri ambientali, senza dar conto (ad esempio anche alla luce delle nuove finalità abitative) di come il concreto intervento di cui si chiede la sanatoria vada a confliggere, soprattutto quando questo conflitto non emerga ictu oculi in relazione alla portata ed entità delle opere, con gli interessi pubblici e i valori da tutelare.

 In assenza di una puntuale descrizione degli elementi caratterizzanti l’ambito di riferimento, non essendosi dato tra l’altro esatto conto nel provvedimento impugnato (al riguardo non basta certo la memoria difensiva presentata in vista dell’udienza dinanzi a questo Consesso) della tipologia e della portata dei vincoli esistenti nella zona, l’onere motivazionale, a fronte dell’entità delle difformità, è rimasto nella specie sostanzialmente inevaso. E questo tanto più perché, oltre a mancare un puntuale inquadramento nell’impianto vincolistico della zona,  al contrario di quanto sostenuto dai primi giudici non è ravvisabile, alla luce e dell’entità e dell’esito degli interventi, quell’evidente impatto pregiudizievole, visibile già a primo acchitto, che permetta di collocare in secondo piano ogni riscontro di ordine motivazionale. 

3. Per le considerazioni riportate, con assorbimento delle restanti censure, l’appello merita accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto, nei sensi suddetti, il ricorso introduttivo.

Si compensino le spese e gli onorari di lite,  relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.

Spese compensate, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001,   dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Alfonso Quaranta                            Presidente                               

Andrea Camera                               Consigliere

Giuseppe Farina                              Consigliere

Corrado Allegretta                          Consigliere                              

Gerardo Mastrandrea                      Consigliere est.

 

L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE

f.to Gerardo Mastrandrea                 f.to Alfonso Quaranta

 

IL SEGRETARIO

f.to Franca Provenziani