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Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - III Sezione, 24 febbraio 2006, n. 1225

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - Terza Sezione

COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. EVASIO SPERANZA PRESIDENTE
DOTT. LUIGI VIOLA COMPONENTE RELATORE
DOTT. SILVIO LOMAZZI COMPONENTE
Ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 2945/2002 proposto da xxxx xxxx rappresentata e difesa dall’avv. Sergio De Giorgi, come mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria 9, elettivamente domiciliata
CONTRO
il Comune di Melendugno, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e di presupposta deliberazione della Giunta Municipale, dall’avv. Assunta Rita Serafini, presso lo studio della stessa in Lecce, via G. Chiriatti, 6 elettivamente domiciliato
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento 5.7.2002 n. 9364 con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del Comune di Melendugno ha comunicato il parere negativo della C.E.C. sulla domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi del disposto di cui all’art. 40, ult. comma della l. 47/1985; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, del parere negativo espresso dalla C.E.C. nella seduta del 2.7.2002 e del parere legale acquisito dall’Amministrazione comunale al prot. N. 9014 dell’1.7.2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 26 gennaio 2006 la relazione del Consigliere dott. Luigi Viola e uditi altresì il prof. avv. Sticchi Damiani in sostituzione di De Giorgi e l’avv. Serafini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dopo aver acquistato la proprietà di un fabbricato per civile abitazione unifamiliare abusivamente realizzata sita in Torre dell’Orso dal Fallimento di Doria Giovanna Lidia (decreto 4.2.2000 n. 13865 del Tribunale di Lecce), presentava istanza ai sensi dell’art. 40, ult. comma della l. 28.2.1985, n. 47.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, l’istanza si sanatoria era rigettata sulla base della seguente motivazione: << la domanda di sanatoria non risulta comunque ammissibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come riportato al punto 1 del parere dell’avvocato Serafini; … il fabbricato residenziale ha volumetria superiore al limite assoluto ed inderogabile di 750 metri cubi imposto dall’art. 39 comma 1 legge n. 724/94 al fine della sanatoria, in quanto ci si deve limitare a considerare l’opera tale e quale risulta dall’attività abusiva compiuta>>.
Il provvedimento di diniego di sanatoria era impugnato dalla ricorrente per 1) violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 43, comma 1 della l. 47/1985 e dell’art. 39, comma 19, della l. 724/1994, erronea presupposizione, illogicità ed ingiustizia manifesta; 2) violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 40, ult. comma della l. 47/1985 e dell’art. 39 della l. 724/1994, erronea presupposizione, illogicità ed ingiustizia manifesta; 3) violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 39 della l. 724/1994, erronea presupposizione sotto altro profilo; 4) difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, erronea presupposizione sotto ulteriore profilo.
Si costituiva l’Amministrazione resistente, controdeducendo sul merito del ricorso.
All’udienza del 26 gennaio 2006 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Per quello che riguarda, infatti, la possibilità di sanare l’opera abusiva in questione ai sensi della l. 28.2.1985 n. 47, la Sezione deve infatti rilevare l’assoluta impossibilità di applicare le norme in materia di sanatoria edilizia in quanto:
1) l’immobile abusivo risulta essere stato realizzato dopo la data del 1° ottobre 1983 e, precisamente, in data successiva al 30.8.1984 (sentenza Pretore di Lecce 16.4.1986 n. 503);
2) è quindi esclusa ogni possibilità di applicare la previsione dell’art. 40 ult. comma della l. 47/1985 (<<nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni del credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge>>); previsione che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, richiede il rispetto delle <<previsioni di sanabilità di cui al capo IV della … legge>> e, quindi, anche del requisito temporale (realizzazione dell’opera in data antecedente al 1° ottobre 1983) richiesto dall’art. 31;
3) in ogni caso, è del tutto esclusa ogni possibilità di applicare alla fattispecie la previsione eccezionale dell’art. 40, ult. comma della l. 47/1985, in quanto le ragioni del credito che hanno portato al fallimento di xxxx xxxx sono insorte in data successiva all’entrata in vigore della legge (e, precisamente, negli anni 1998 – 1999, come da documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente).
E’ poi esclusa ogni possibilità di sanare l’opera sulla base della previsione dell’art. 39, 1° comma della l. 23.12.1994, n. 724, trattandosi di manufatto caratterizzato da una volumetria pari a mc. 912,50 e quindi non rientrante nel limite massimo di 750 metri cubi previsto dalla disposizione citata.
A questo proposito, la Sezione deve rilevare come il rispetto del citato limite dei 750 metri cubi debba essere valutato con riferimento all’immobile abusivamente realizzato (e, quindi, allo stato di fatto esistente) e non ad eventuali progetti di sistemazione successivamente presentati dal richiedente la sanatoria; del tutto irrilevante, si presenta, quindi, la <<perizia>> dd. 16.8.2000 dell’ing. xxxx xxxx che considera la volumetria dell’immobile <<a sistemazione avvenuta>>, dovendosi attribuire rilevanza solo allo stato attuale del manufatto abusivo.
In definitiva, quindi, l’opera in questione non può essere sanata, né ai sensi della l. 28.2.1985 n. 47, né ai sensi dell’art. 39 della l. 23.12.1994 n. 724.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.