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Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4009

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1814 dell'anno 1997, proposto da xxxxx xxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Luigi Scrosati, con il quale è elettivamente domiciliato xxxxx xxxxx
contro
il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gussoni e dall’avv Ferdinando Pace ed con i quali è elettivamente domiciliato in xxxxx xxxxx
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione II, del 24 giugno 1996 n.843 ;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Busto Arsizio ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 il Cons. Sandro Aureli
Uditi l'avv. Cecinato su delega dell'avv. Carlo Luigi Scrosati e l'avv. Ferdinando Pace;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
La sentenza impugnata ha deciso due ricorsi, riuniti e definiti ai sensi dell'art.52 del R.D. 17.8.1907, n.642.
Il Sig. Catania Angelo, in proprio e nella qualità di titolare dell'Impresa Edil Busto, con un primo ricorso (n.2271/1995) impugnava;
a) il provvedimento 12.5.1995 dell'Assessore comunale al Territorio avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'abusiva demolizione del tetto del fabbricato di proprietà dello stesso sig Catania situato in P.zza Manzoni (angolo via Boito)
b) la variante al P.r.g. nella parte in cui vincola una porzione del fabbricato ad allargamento stradale
c) gli artt.23 bis, 7.4.5 e 7.4.6. delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente e di quello in itinere, concernenti la classificazione degli interventi edilizi e la determinazione di quelli ammessi nella zona interessata da detto intervento .
Con il secondo ricorso, lo stesso Sig. Catania ha impugnato l'ordinanza assessorile 29.9.1995, n.35854, avente per oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate nel medesimo suddetto fabbricato nonché l'eventuale implicito silenzio diniego sull'istanza di sanatoria datata 5.12.1994, presentata ex art. 13 Legge n.47/1985.
Il T.A.R. per la Lombardia, con l'appellata sentenza n.843/1996, accoglieva in parte il ricorso n.2271/95, e per l'effetto annullava l'impugnato provvedimento 12.5.1995 dell'Assessore al Territorio, mentre respingeva in toto il secondo ricorso r.g.n.4193/1995, compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il Sig. Catania sostenendo che l'elemento fattuale che caratterizza la vicenda edificatoria, non configura un'attività edilizia riconducibile ad un unico disegno; in particolare si tratta della realizzazione di un intervento di recupero edilizio su un fabbricato preesistente non qualificabile, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, come ristrutturazione edilizia abusiva.
Il Comune appellato ha chiesto il rigetto del gravame, e con successiva memoria ha illustrato ulteriormente le ragioni di tale conclusione.
All’udienza odierna il Collegio ha introitato la causa.
DIRITTO
L’appellante sostiene che l’intervento de quo si sostanzia in opere di manutenzione straordinaria, o al più di restauro conservativo.
L’amministrazione ha ordinato invece la demolizione delle opere nella dichiarata premessa che l’intervento integri una ristrutturazione edilizia abusiva, sanzionabile ai sensi dell’art.9 della legge n.47 del 1985.
La qualificazione dell’intervento effettuata dall’amministrazione è condivisibile, anche se impone una precisazione.
In linea di fatto, il Collegio non ritiene che dagli atti di causa emergano elementi di prova concernenti l’avvenuto abbassamento delle solette ai vari piani intermedi dell’edificio in questione (tranne quella di copertura del piano secondo), né tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, risulta essere stata riconosciuta dal tecnico dell’appellante nella sua nota del 16 ottobre 1995 (documento n.11 allegato al secondo ricorso n.4193/95) .
Vi è anzi agli atti di causa un elemento, ad avviso del Collegio decisivo, che sorregge quanto affermato sul punto in esame nell’appello, ed è ricavabile dalla sentenza del 28 novembre 1997, del Pretore di Busto Arsizio resa nel giudizio conclusosi con l’applicazione dell’art. 444 c.p.p. a benefico dell’appellante che ne ha fatto richiesta.
Quivi, invero, emerge dall’imputazione per la quale s’è svolto il giudizio, che alcun reato ex art.20, lett. B), della legge n.47 del 1985, è stato contestato al sig. Catania per l’abbassamento delle solette intermedie relative ai piani di cui si compone l’edificio interessato dall’intervento abusivo.
Ciò posto, poiché, tuttavia, non è contestabile, anche alla luce dei fati ricostruiti nella suddetta sentenza, che l’intervento in esame, relativo ad edificio composto di piano terra, piano 1° e 2° e sottotetto, è consistito ;
a) nell’abusiva demolizione totale degli interni;
b) nella abusiva ricostruzione delle solette dei piani intermedi ;
c) nell’elevazione dell’altezza dell’edificio;
d) nell’aver ricavato un vano sottotetto di dimensioni maggiori di quelle preesistenti ; ne deriva che esso è riconducibile, per tipologia degli interventi, per quantità e qualità e secondo una valutazione complessiva delle modificazioni apportate, alla categoria della ristrutturazione edilizia ex art.31, lett.d), L. 5 agosto 1978, n.547, (oggi art.10 d.p.r n.380/2001) .
Le censure rivolte alla sentenza appellata per aver qualificato l’abuso come ristrutturazione edilizia, ed ordinato la demolizione, devono pertanto essere respinte.
Con gli altri motivi proposti parte appellante afferma che ;
1) 1’impugnazione della variante in itinere che impone il vincolo di allargamento stradale è stata tempestiva ;
2) le misure di salvaguardia non erano applicabili per interventi di manutenzione ;
3) l’impugnazione dell’art.23-bis della norme tecniche d’attuazione è stata tempestiva
4) ha errato il primo giudice nel ritenere inammissibili le doglianze volte a censurare il mancato esame dell’istanza presentata ex art.13 della legge n.47 del 1985, prima dell’adozione del provvedimento di demolizione
5) ha errato il primo giudice nel ritenere inapplicabile la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione ex art.9, comma 2°, della legge n.47.
L’intempestività dell’impugnazione della variante, introduttiva sia di un vincolo di esproprio per allargamento stradale sul 50% dell’immobile di proprietà dell’appellante, sia di un vincolo procedimentale per il quale è stata prevista la subordinazione dell’edificabilità nella zona in cui esso è inserito all’approvazione del piano particolareggiato, e con il quale contrasta l’iniziativa edilizia in esame, non può non essere ribadita, avendone di essa avuto l’appellante conoscenza con l’ordine di sospensione lavori n.111 del 25 novembre 1994, notificato il 30 seguente e non impugnato, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato solo il 26 maggio 1995.
Il tentativo di aggirare tale intempestività con l’argomento delle integrazioni successive cui tale variante è stata sottoposta, non porta all’esito auspicato, posto che nessuna delle assunte integrazioni ha riguardato i vincoli anzidetti, e quindi la loro descritta incidenza immediata sul regime urbanistico cui è stato sottoposto il fabbricato, per la cui rimozione occorreva quindi una tempestiva impugnazione
Neppure l’inapplicabilità delle misure di salvaguardia per interventi manutentivi può essere proficuamente invocata, posto che, per quanto già argomentato in precedenza, l’intervento edilizio realizzato dall’appellante, deve essere ricompresso nell’ipotesi della ristrutturazione edilizia, contrastante con le prescrizioni di zona .
Sostenere poi che il divieto di cui all’art.23-bis delle n.t.a., per il quale nelle aree vincolate a strada sono ammissibili esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, fosse stato conosciuto solo con il provvedimento del 12 maggio 1995, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’abusiva demolizione del tetto, è affermazione palesemente inattendibile alla luce di quanto già accertato in merito all’intervenuta conoscenza dei vincoli gravanti sul fabbricato sin dalla notifica dell’ordinanza n.111/94, avvenuta il 30 settembre 1994.
Né vi è impedimento a che le nuove norme riguardino anche gli edifici già esistenti, ove i limiti all’attività edificatoria da esse imposti si riferiscano agli interventi innovativi, qual’è senz’altro la ristrutturazione edilizia.
L’argomento con il quale l’appellante tenta poi di sostenere che nella fattispecie s’è trattato solo di un rifacimento del tetto del fabbricato, urta contro l’evidenza della realtà come ricostruita anche in sede penale, e correttamente qualificata mediante la considerazione unitaria del complesso degli interventi edilizi posti in essere.
Come già sinteticamente anticipato, con l’appello viene criticata la sentenza impugnata anche nel punto in cui afferma la tardività della censura rivolta a contestare il mancato rilascio della concessione a sanatoria ex art.13 della legge n.47 del 1985, anche sotto il profilo del mancato esame della relativa domanda prima dell’adozione del provvedimento di demolizione datato 29 settembre 1995.
Sul punto il Collegio condivide integralmente le argomentazioni del primo giudice, e ritiene che esse non vengono intaccate né dall’affermata configurabilità dell’ipotesi di silenzio-inadempimento dell’amministrazione, né dall’altrettanto affermata interruzione del termine per provvedere di sessanta giorni (comma 2° dell’art.13 l.n.47 del 1985) per effetto della richiesta di integrazione della domanda stessa da parte del Comune.
Invero, quanto al silenzio-inadempimento, a prescindere da quanto espressamente recita il 2° comma della norma in esame, è pacifico che il potere dell’amministrazione di provvedere anche oltre il termine ivi previsto, non vale ad impedire l’inoppugnabilità del mancato accoglimento della domanda di sanatoria, per omessa presentazione del ricorso giurisdizionale nel termine decadenziale di rito(art.21 l.n.1034/71), successivamente a detto termine
Attesa, inoltre, la natura decadenziale del termine di sessanta giorni entro il quale l’amministrazione deve provvedere sulla domanda di sanatoria presentata ex art.13 detto, per ciò stesso non sono configurabili ipotesi di interruzione che valgano ad incidere sul decorso di detto termine; in ogni caso anche a voler accedere alla tesi dell’interruzione del termine di cui al comma 2° della norma in esame, per effetto delle integrazioni della domanda originaria, richieste dal Comune di Busto Arsizio, poiché le uniche che a tal fine possono essere tenute in considerazione sono quelle pervenute entro il mese di febbraio 1995, (T.A.R. Lazio Roma Sez.II, 8 maggio 1998 -
n. 787), ogni doglianza è tardiva sia rispetto al primo ricorso (notificato il 26 maggio 1995) sia rispetto al secondo ricorso (notificato il 12 ottobre 1995)
- Si duole ancora l’appellante dell’errata applicazione dell’art.9, comma 2°, della legge n.47.
La sentenza gravata avrebbe cioè ignorato la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, avendo optato per il ripristino dello stato dei luoghi, pur sussistendo le condizione giuridiche e di fatto al riguardo previste da detta sanzione non demolitoria.
In sostanza l’appellante ritiene che sia impossibile procedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza compromettere la stabilità dell’edificio.
Senonchè, tenendo presente quanto chiarito in precedenza circa la qualificazione dell’intervento in esame come ristrutturazione edilizia pur in assenza dell’abbassamento delle quota originaria delle solette interpiano, ad eccezione di quella di copertura del piano secondo, è di tutta evidenza che la paventata compromissione della statica del fabbricato non si verifica, essendo essa affermata proprio in relazione al ripristino della quota originaria di dette solette, al quale però, per quanto già considerato, non occorre procedere .
Nessuno dei motivi d’appello rivolti alla sentenza gravata merita quindi d’essere accolto.
L’appellante, infine, ha riproposto tuzioristicamente gli stessi gli motivi dedotti in primo grado.
In merito il Collegio ritiene sia sufficiente osservare che detti motivi siano stati esaurientemente ed adeguatamente confutati dalla sentenza impugnata, e che, in ogni caso, essendo fortemente intrecciati con gli esaminati motivi specifici dell’appello, quando non ne siano altro che una replica, anche per essi debbono valere le argomentazioni sopra sviluppate per evidenziarne la infondatezza.
L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza meglio descritta in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.000,00
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 3 maggio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori (omissis)