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 Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, 4 dicembre 2006, n. 5643

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 743/2006 presentato da SLIA S.p.A., in persona del legale rappresentante Sig. Vittorio Iaderosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliata,
contro
il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;
e nei confronti
della A.S.P.I.C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro e Luigi Quinto;
per l'annullamento
- della nota 8 Maggio 2006 n° 4733, con cui il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Brindisi ha comunicato la deliberazione G.M. 8 Maggio 2006 n° 198 di aggiudicazione alla A.S.P.I.C.A. S.r.l. della trattativa privata indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo dal 10 Maggio al 30 Giugno 2006, ed ha invitato la Società ricorrente ad attivare le procedure atte alla rimozione di tutti i cassonetti e le attrezzature ed alla riconsegna degli impianti onde consentire alla Società subentrante le operazioni di allocazione dei propri contenitori e l’attivazione del servizio a far data dal 10 Maggio 2006;
- della predetta deliberazione della Giunta Municipale di Brindisi 8 Maggio 2006 n° 198;
- della nota dirigenziale 5 Maggio 2006 n° 4693, recante richiesta di giustificazione della congruità dell’offerta ad A.S.P.I.C.A. S.r.l.;
- della nota 28 Aprile 2006 n° 29587 del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Brindisi, contenente invito a formulare “offerta per gestione temporanea del servizio di igiene urbana della Città di Brindisi per il periodo compreso tra il 10 Maggio 2006 ed il giorno 30 Giugno 2006”;
- della deliberazione della Giunta Municipale di Brindisi 28 Aprile 2006 n° 177;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale relativo all’apertura delle offerte;
nonché per la declaratoria
di nullità/invalidità/inefficacia del contratto sottoscritto,
e per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, anche ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 19 Maggio 2006 e 14 Giugno 2006;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale della S.r.l. A.S.P.I.C.A.;
Visto l’ulteriore motivo di ricorso incidentale notificato in data 8-9 Giugno 2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Adriano Tolomeo, in sostituzione dell'Avv. Valeria Pellegrino, per la Società ricorrente principale, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l'Amministrazione Comunale resistente e l’Avv. Luigi Quinto per la Società controinteressata e ricorrente incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La SLIA S.p.A. espone:
- che la trattativa privata per cui è causa trae origine dagli esiti cautelari del precedente ricorso contrassegnato dal n° 364/2006 da essa proposto (per sé e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con MONTECO S.r.l.) in relazione alla gara d’appalto indetta dall’A.T.O. BR/1 per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni costituenti la stessa A.T.O. e della consequenziale aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’A.T.I. (costituenda) tra A.S.P.I.C.A. S.r.l. e GE.SE.NU. S.p.A.;
- che tra i predetti Comuni dell’A.T.O. BR/1 è compreso anche il Comune di Brindisi, il cui servizio di igiene urbana è stato nel tempo gestito dalla SLIA: inizialmente, in virtù di contratto d’appalto del 27 Luglio 1995 (giunto in scadenza il 26 Luglio 2005); successivamente (nelle more della finalizzazione della gara d’appalto indetta dall’A.T.O. BR/1) in forza di proroghe del predetto contratto (l’ultima delle quali è giunta in scadenza il 31 Marzo 2006); poi ancora (in ragione dei decreti presidenziali cautelari emanati nell’ambito del giudizio n° 364/2006) in virtù di ulteriore proroga concessa dal Comune di Brindisi fino al 26 Aprile 2006; e da ultimo (in seguito alla pronuncia dell’ordinanza cautelare della Sezione 26 Aprile 2006 n° 476, resa nel giudizio n° 364/2006) in forza di ulteriore proroga, disposta con deliberazione della Giunta Municipale di Brindisi 28 Aprile 2006 n° 177, fino al 9 Maggio 2006;
- che, a valle della menzionata ordinanza cautelare n° 476/2006 (di sospensione degli atti della gara d’appalto indetta dall’A.T.O. BR/1), SLIA S.p.A. ha comunicato al Comune di Brindisi, con apposita nota datata 27 Aprile 2006: in via principale, “la propria disponibilità alla proroga del rapporto in essere a condizioni sensibilmente migliorative rispetto a quelle fino ad ora praticate, da concordarsi con la stessa A.C.”; ed in via subordinata, “di essere interessata alla trattativa privata da esperirsi al fine di garantire la continuità del servizio ed in tale prospettiva di essere invitata a formulare offerta”;
- che, nota prot. n° 29587 del 28 Aprile 2006 (inviata via telefax in pari data), il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Brindisi ha invitato la SLIA S.p.A. e l’A.S.P.I.C.A. S.r.l. a formulare “offerta per gestione temporanea del servizio di igiene urbana della Città di Brindisi per il periodo compreso tra il 10 Maggio 2006 ed il giorno 30 Giugno 2006”, ponendo come base d’asta soggetta a ribasso il canone mensile (€ 999.151,76) corrisposto alla SLIA S.p.A., e precisando che unitamente all’offerta doveva essere resa apposita dichiarazione del seguente tenore: “Dichiara…. di accettare e di ben conoscere le attuali modalità di espletamento del servizio di igiene urbana nella Città di Brindisi, così come contrattualmente disciplinato e di impegnarsi a svolgerlo con le medesime modalità per il prezzo che si va ad offrire e per il periodo indicato dall’Amministrazione Comunale di Brindisi”;
- che tale invito ha come atto presupposto la delibera della Giunta Municipale di Brindisi 28 Aprile 2006 n° 177, con la quale il Comune resistente (preso atto dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n° 476/2006) ha stabilito: di disporre la proroga del servizio comunale di igiene urbana in favore di SLIA S.p.A. sino al 9 Maggio 2006, di riservarsi l’adozione dei provvedimenti di competenza all’esito dell’indagine di mercato attivata per l’individuazione della soluzione idonea a garantire il servizio stesso per il successivo periodo fra il 10 Maggio 2006 ed il 30 Giugno 2006, e di demandare al Dirigente del Settore Ambiente la richiesta delle eventuali offerte economiche da parte dei soggetti disponibili;
- che SLIA S.p.A. ha riscontrato l’invito formulando tempestiva offerta;
- che, con nota prot. n° 30024 del 2 Maggio 2006, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Brindisi le ha comunicato che l’apertura del plico contenente l’offerta sarebbe avvenuta in data 3 Maggio 2006;
- che, aperti i plichi contenenti le offerte economiche, è emerso che mentre SLIA S.p.A. ha offerto un ribasso pari all’8,75%, A.S.P.I.C.A. S.r.l. ha offerto un ribasso pari al 19,83%;
- che l’odierna ricorrente, assumendo l’assoluta incongruità rispetto ai costi del servizio dell’offerta presentata da A.S.P.I.C.A. S.r.l., ha diffidato il Comune di Brindisi “a non dar corso all’aggiudicazione e quindi all’affidamento del servizio in favore di ASPICA S.r.l., la cui offerta…. dovrà essere dichiarata incongrua e quindi esclusa dalla gara ex art. 25 D. Lgs. n° 157/95”, nonché “a voler affidare il servizio oggetto di trattativa privata alla SLIA S.p.A.”;
- che, nonostante ciò, in data 8 Maggio 2006 (alle ore 17,26) al telefax della sede di Brindisi della SLIA S.p.A. sono pervenuti i provvedimenti indicati in epigrafe, da cui si evince che l’Autorità Comunale resistente (acquisite le giustificazioni da parte di A.S.P.I.C.A. S.r.l.) ha ritenuto congrua l’offerta della controinteressata ed ha provveduto all’aggiudicazione in favore di quest’ultima.
La Società ricorrente, ritenendo illegittimi i predetti provvedimenti amministrativi, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione – Violazione art. 3 Legge n° 241/1990 e ss.mm. – Violazione del principio del giusto procedimento, imparzialità e buon andamento – Irrazionalità manifesta – Sviamento – Violazione art. 97 della Costituzione Repubblicana – Violazione art. 204 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152.
2) Violazione e falsa applicazione art. 25 Decreto Legislativo n° 157/1995 – Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale – Irrazionalità manifesta – Violazione art. 97 della Costituzione.
Con atto notificato alle controparti in data 19 Maggio 2006, la ricorrente ha formulato il seguente motivo aggiunto.
A) Incompetenza – Violazione art. 42 Decreto Legislativo n° 267/2000.
Con atto notificato alle controparti in data 14 Giugno 2006, la SLIA S.p.A. ha, altresì, impugnato (ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000) la determinazione dirigenziale n° 103 del 10 Maggio 2006 (con cui il Comune resistente ha aggiudicato definitivamente l’appalto di servizi de quo all’A.S.P.I.C.A. S.r.l.) formulando i seguenti motivi aggiunti.
AA) Illegittimità propria e derivata per i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio.
BB) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e carenza istruttoria.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese azionate, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Brindisi e la Società controinteressata, depositando memorie difensive con le quali hanno, ampiamente e puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
La controinteressata ha, altresì, proposto ricorso incidentale in data 10 Maggio 2006 (avverso l’ammissione alla gara ufficiosa de qua della SLIA S.p.A.), proponendo un ulteriore motivo di ricorso incidentale con atto notificato alle controparti l’8-9 Giugno 2006.
La ricorrente principale ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2006.
Con apposita nota a firma del legale rappresentante della SLIA S.p.A. datata 21 Novembre 2006 e depositata in pari data presso la Segreteria di questo Tribunale, la Società ricorrente in via principale ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
Alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la SLIA S.p.A. impugna: 1) la nota dirigenziale 8 Maggio 2006 n° 4733 del Comune di Brindisi, recante comunicazione della deliberazione G.M. 8 Maggio 2006 n° 198 di aggiudicazione alla A.S.P.I.C.A. S.r.l. della trattativa privata indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo dal 10 Maggio al 30 Giugno 2006, ed invito alla ricorrente di rimozione di tutti i cassonetti e le attrezzature e di riconsegna degli impianti onde consentire alla società subentrante l’attivazione del servizio a far data dal 10 Maggio 2006; 2) la menzionata deliberazione della Giunta Municipale di Brindisi 8 Maggio 2006 n° 198; 3) la nota dirigenziale 5 Maggio 2006 n° 4693 di richiesta di giustificazione della congruità dell’offerta ad A.S.P.I.C.A. S.r.l.; 4) la nota dirigenziale 28 Aprile 2006 n° 29587 del Comune di Brindisi, contenente invito a formulare “offerta per gestione temporanea del servizio di igiene urbana della Città di Brindisi per il periodo compreso tra il 10 Maggio 2006 ed il giorno 30 Giugno 2006”; 5) la deliberazione della Giunta Municipale di Brindisi 28 Aprile 2006 n° 177, recante autorizzazione al Dirigente del Settore Ambiente ad indire trattativa privata per l’affidamento temporaneo del servizio di igiene urbana del territorio comunale; 6) ogni altro atto connesso. Con motivi aggiunti notificati in data 14 Giugno 2006, impugna inoltre (ex art. 1 Legge n° 205/2000) la determinazione dirigenziale n° 103 del 10 Maggio 2006 di aggiudicazione definitiva del servizio in favore di A.S.P.I.C.A. S.r.l. (dal 12 Maggio al 30 Giugno 2006). Chiede, altresì, la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia del contratto sottoscritto, nonché il risarcimento del danno.
In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, la S.p.A. SLIA, con apposita dichiarazione scritta a firma del suo legale rappresentante pro-tempore depositata presso la Segreteria di questo T.A.R. in data 21 Novembre 2006, ha fatto esplicitamente presente la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Osserva il Collegio che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunziare al ricorso o comunque dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Tuttavia, il Tribunale ritiene che – anche tenuto conto che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso è stata depositata dalla ricorrente principale solo il giorno prima dell’udienza di merito fissata per la discussione e la decisione dello stesso (e, quindi, nel momento in cui le altre parti avevano pressoché completato la loro attività difensiva) – sia necessario affrontare, comunque, le questioni giuridiche su cui verte la controversia, per valutare la soccombenza virtuale, all’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali.
In tale ottica, va disatteso – innanzitutto – il ricorso incidentale interposto dalla Società controinteressata (con cui si assume che SLIA S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla trattativa privata de qua), in quanto in primo luogo il richiamato art. 72 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Brindisi – statuente l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto indette dall’Autorità Comunale delle imprese che per palese negligenza, imperizia, o mala fede abbiano dato motivo di grave insoddisfazione nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali ovvero che, per tale motivo, siano state destinatarie di penali previste nel capitolato speciale d’appalto – è applicabile (in forza del chiaro disposto testuale della norma regolamentare) unicamente nell’ipotesi di gare d’appalto indette dal Comune resistente attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, e non anche nella fattispecie della trattativa privata (non preceduta da bando), oggetto del presente processo.
Non a caso, la deliberazione commissariale n° 1 del 14 Gennaio 2004 – che ha integrato e modificato il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Brindisi, introducendo il soprariportato art. 72 bis – ha disposto di “rendere nota la presente deliberazione attraverso la sua menzione nei redigendi bandi di gara”.
Peraltro, non appare convicente il riferimento operato dalla ricorrente incidentale (con l’ulteriore motivo notificato in data 8-9 Giugno 2006) all’art. 12 del Decreto Lgs. n° 157/1995, basato sulla circostanza che SLIA S.p.A. non risulterebbe in regola (per il 2006) con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (per ciò che attiene i premi assicurativi I.N.A.I.L.), poiché nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio si verte in tema di trattativa privata in relazione alla quale non è stata richiesta alle Ditte partecipanti la produzione di alcuna documentazione attestante la regolarità contributiva.
Sempre preliminarmente, il Collegio non condivideva né l’eccezione di improcedibilità del gravame principale sollevata dalla difesa del Comune di Brindisi, poiché – da un lato – l’aggiudicazione definitiva (rectius: l’affidamento) del servizio pubblico di che trattasi (in relazione al breve periodo temporale in questione) all’A.S.P.I.C.A. S.r.l. è avvenuta con l’impugnata deliberazione giuntale n° 198 dell’8 Maggio 2006 e – dall’altro – con le successive esibite determinazioni dirigenziali nn° 102 e 103 del 10 Maggio 2006 (quest’ultima, peraltro, impugnata con i motivi aggiunti del 14 Giugno 2006), il Comune resistente ha solo doverosamente “preso atto” delle statuizioni del decreto presidenziale cautelare n° 535 del 9 Maggio 2006: decidendo, conseguentemente, di accordare ulteriori due giorni di proroga alla SLIA S.p.A. per l’esecuzione delle operazioni di rimozione dei cassonetti e delle attrezzature e di riconsegna degli impianti, e confermando “sic e simpliciter” l’”aggiudicazione” in precedenza disposta; né quella prospettata dalla controinteressata A.S.P.I.C.A. S.r.l. (sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse per lo spirare del termine contrattuale), in ragione delle (potenziali) implicazioni di carattere risarcitorio della controversia.
Nel merito, tutte le censure formulate dalla ricorrente principale nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti (notificati in data 19 Maggio e 14 Giugno 2006) appaiono infondate.
Il Tribunale – premesso che è del tutto privo di pregio giuridico il richiamo all’art. 204 primo comma del nuovo “Codice” in materia ambientale approvato con il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, in quanto palesemente inapplicabile alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio (tra l’altro anche “ratione temporis”) – osserva in proposito, in primo luogo, che la scelta (discrezionalmente) operata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi di far luogo alla trattativa privata – preceduta da una “gara” del tutto ufficiosa – anziché accordare un’ulteriore proroga del precedente (remoto) contratto in favore della SLIA S.p.A., ai fini dell’affidamento provvisorio del servizio di igiene urbana del territorio comunale in relazione al breve periodo temporale de quo (10 Maggio - 30 Giugno 2006) non appare né ingiustificata, né irrazionale, considerato che trattasi di una modalità di affidamento ontologicamente implicante (rispetto all’ipotesi alternativa della proroga) un rilevante risparmio di risorse finanziarie pubbliche e, quindi, in linea vuoi con il principio generale di economicità dell’azione amministrativa, vuoi con il principio di imparzialità e di “par condicio” tra le due imprese concretamente aspiranti, nel caso di specie, all’esecuzione del servizio di igiene urbana del Comune di Brindisi per il ristrettissimo spazio temporaneo di cinquanta giorni.
In secondo luogo, se è – indubbiamente – vero che la Pubblica Amministrazione, allorquando procede ad una trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, è tenuta al rispetto dei principi generali insiti nel concetto di gara (tra i quali quello che impone la verifica della serietà delle offerte presentate dalle imprese partecipanti), non può però essere trascurato che, in tale particolare fattispecie, la valutazione della congruità o meno delle offerte può legittimamente essere effettuata dalla stazione appaltante attraverso un giudizio di massima, assai meno approfondito e dettagliato rispetto all’ipotesi della gara formale, godendo in proposito di margini di discrezionalità ancora più ampi nell’apprezzamento della validità o meno delle giustificazioni presentate (specie quando si tratti di voci di spesa riferite a periodi temporali estremamente esigui).
In siffatto contesto, ritiene il Collegio che il (discrezionale) giudizio di congruità espresso dall’Autorità Comunale resistente in relazione all’offerta presentata dalla Società controinteressata, accettando le analitiche giustificazioni formulate da quest’ultima, non si riveli affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere denunciate dalla ricorrente principale, in particolare ove si tenga conto che si verte in tema di gara del tutto informale, nell’ambito della quale non era stata neppure prevista l’elaborazione di un Piano economico-finanziario da parte delle imprese partecipanti alla stessa.
Detto questo – e sottolineato che manca ogni contestazione circa la congruità della più importante voce di spesa inerente l’onere relativo al personale dipendente da utilizzare nell’esecuzione del servizio di igiene urbana – al Tribunale appare necessario solo aggiungere sinteticamente che in relazione agli “oneri di funzionamento dei mezzi da impiegare” (quantificati in complessivi € 29.961,37 mensili, in misura pari alla spesa per il carburante relativo alle circa 60 unità tra automezzi e motomezzi), l’A.S.P.I.C.A. S.r.l. ha utilizzato il consumo orario già indicato in fase di offerta per la partecipazione alla gara indetta dall’A.T.O. BR/1, nel mentre non appare intrinsecamente illogica o inattendibile la giustificazione resa circa l’omessa previsione degli oneri di ammortamento dei mezzi stessi (qualificati come “scorte del magazzino della sede centrale di Milano”, a disposizione della Società nelle situazioni di improvvisa necessità di utilizzo per brevi periodi temporali, il cui costo di ammortamento è inserito nel bilancio come spesa gestionale delle sede centrale, non gravante sugli specifici cantieri) e degli oneri relativi alle manutenzioni e ricambi (trattandosi di mezzi seminuovi, che non necessitano – nel brevissimo periodo temporale in questione – di manutenzione o ricambi, eccedenti quelli eseguibili “in economia” direttamente dalle officine A.S.P.I.C.A.).
Né, in siffatto contesto procedimentale caratterizzato dall’estrema sommarietà ed urgenza (la gara ufficiosa è stata indetta in data 28 Aprile e si è conclusa con l’affidamento del servizio l’8 Maggio 2006), si può pretendere (come sostiene la ricorrente principale nei motivi aggiunti del 14 Giugno 2006) di addossare alla stazione appaltante, in sede di verifica dell’adeguatezza delle giustificazioni, il severo onere istruttorio di compiere i laboriosi accertamenti investigativi necessari per accertare la veridicità o meno (in punto di fatto) dell’assunto giustificativo secondo cui gli automezzi e i motomezzi da utilizzare per l’esecuzione dell’appalto siano effettivamente scorte del magazzino della sede centrale A.S.P.I.C.A. di Milano (posto che l’A.S.P.I.C.A. ha solo affermato, nelle giustificazioni, di avere disponibile un parco-scorta nazionale di recente costituzione di mezzi di varia portata, e non di essere proprietaria degli stessi).
Analogo discorso va fatto, poi, per ciò che attiene le giustificazioni inerenti la mancata previsione degli “oneri relativi alle attrezzature da impiegare” (anche queste disponibili come “scorta tecnica del magazzino della sede centrale di Milano”, per le ipotesi di gestioni di breve durata), con la precisazione che le “campane” per la raccolta differenziata (posizionate nelle “isole ecologiche”) o sono di proprietà del Comune di Brindisi (che le mette a disposizione del gestore in comodato d’uso gratuito) ovvero sono i medesimi cassonetti multimateriale che l’appaltatore fornisce anche ai fini della raccolta indifferenziata (semplicemente identificati con un colore esterno diverso) e che il servizio comunale di raccolta differenziata “porta a porta” è svolto, invece, da un’altra Ditta (la Società “Recuperi Pugliesi”, in forza di un distinto contratto).
Appare congruo anche l’importo indicato dall’A.S.P.I.C.A. S.r.l. relativamente agli “oneri di smaltimento in discarica” (€ 135.071,56 mensili), correttamente determinato in conformità ai dati attestati direttamente dal Comune di Brindisi, fidefacenti sino a querela di falso (110 tonnellate di rifiuti prodotti al giorno per 40,37 €/t).
Infine, gli ulteriori costi allegati (ma, non quantificati) dalla ricorrente principale a titolo di “materiali di consumo”, “oneri straordinari relativi allo svolgimento del servizio nei litorali ed al diserbo”, “trasferimento mezzi da Milano a Brindisi”, ecc. (che non sarebbero stati affatto considerati nelle giustificazioni presentate dalla controinteressata), a parte ogni altra considerazione in proposito, non risultano essere di entità tale da incidere, addirittura, sulla serietà ed affidabilità dell’offerta economica presentata dalla Società controinteressata.
Da ultimo, la censura prospettata con i motivi aggiunti notificati in data 19 Maggio 2006, incentrata sulla dedotta incompetenza della Giunta Municipale e del Dirigente del Settore Ambiente ad emanare gli impugnati atti implicanti l’affidamento provvisorio del servizio comunale di igiene urbana e la scelta del contraente mediante trattativa privata, è priva di pregio giuridico.
Su tale punto, non si ravvisano, infatti, valide ragioni per discostarsi dal recente orientamento espresso da questo T.A.R. secondo cui “se, da un lato, non è dubbio che l’art. 42 secondo comma lett. e) del T.U.E.L. n° 267/2000 prevede in via generale una competenza del Consiglio in tema di affidamento di servizi pubblici comunali (tramite il ricorso alla concessione o allo strumento convenzionale), è pur vero che a conclusioni affatto diverse deve giungersi nelle ipotesi in cui (come nel caso all’esame del Collegio) l’affidamento diretto si presenti con carattere interinale e parentetico fra una pregressa gestione (ormai venuta a scadenza) ed una nuova gestione, da affidarsi correttamente tramite gara pubblica (T.A.R. Puglia, II Sezione di Lecce, 13 Gennaio 2006 n° 216).
L’evidenziata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa comunale, determina l’infondatezza anche delle ulteriori domande azionate nel presente processo dalla SLIA S.p.A..
In ragione della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente principale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese processuali, in virtù della soccombenza virtuale (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico di SLIA S.p.A. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la SLIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 (Quattromila/00), di cui € 2.000,00 nei confronti del Comune di Brindisi ed € 2.000,00 nei confronti della A.S.P.I.C.A. S.r.l., oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2006.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 4 dicembre 2006